Rapporto risultati

Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 90 pagine

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Art. 26 Lingua

Per quanto concerne l’organizzazione dell’informazione relativa al medicamento nell’ambito della medicina veterinaria, Scin dichiara di approvare in linea di massima l’adeguamento previsto dell’informazione alla struttura del Summary of Product Characteristics (SPC) dell’UE, ma sostiene che deve consistere esclusivamente in un adattamento del formato alla struttura dell’UE e non dei testi, in quanto questi ultimi possono divergere nei vari Paesi a seconda dell’omologazione. Inoltre chiede che l’informazione relativa al medicamento continui a essere utilizzata come testo del foglio informativo senza abbreviazioni o semplificazioni, tanto più che la maggior parte dei medicamenti veterinari è somministrata direttamente dal veterinario o dispensata dal veterinario al detentore di animali con le relative istruzioni di somministrazione. Per quanto riguarda l’informazione professionale va ricordato che essa deve rispettare i requisiti dell’SPC e che le agevolazioni previste nell’allegato 6 dell’OOMed (p. es. il carattere facoltativo delle indicazioni del fabbricante) devono essere mantenute. Bisogna tenere conto dell’onere iniziale per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’OM e dall’OOMed riviste soprattutto in considerazione delle scarse risorse (di personale), dovute alle condizioni del mercato, delle aziende dell’industria farmaceutica veterinaria, motivo per cui deve essere previsto un periodo transitorio piuttosto generoso di almeno cinque anni. Inoltre occorre stabilire un processo per quanto possibile semplice, in base al quale in futuro questi testi saranno forniti automaticamente da Swissmedic al gestore del compendio dei medicamenti veterinari.

Cpv. 1

Secondo VSKT, VetD LU, TG, ZG, GR e BE, le modifiche di questo articolo, pur andando nella giusta direzione, risultano poco incisive soprattutto nell’ambito dei medicamenti veterinari. Per evitare che si debba creare una linea di produzione separata per la Svizzera, i testi che figurano sui contenitori e sugli imballaggi dei medicamenti veterinari devono essere redatti soltanto in una lingua nazionale (tedesco o francese), il che è plausibile in quanto la persona responsabile per la dispensazione di un medicamento veterinario è tenuta a formulare sempre le istruzioni per l’uso. In questo modo la disponibilità dei medicamenti veterinari migliorerebbe notevolmente. In alternativa la disposizione derogatoria per i preparati ospedalieri al capoverso 5 potrebbe essere estesa ai medicamenti veterinari.

TI sostiene che anche questa disposizione rifletta l’approccio vigente da sempre. Tuttavia, considerato il rapporto fra costi e benefici, ritiene di poter accettare che anche in futuro le indicazioni e i testi che figurano sui contenitori e sugli imballaggi siano redatti soltanto in tedesco e francese; questo vale in particolare per i medicamenti delle categorie di dispensazione A-D, che possono essere acquistati solo previa consulenza di un operatore sanitario. Per quanto concerne i medicamenti della categoria E, è del parere che possa essere sufficiente almeno una lingua ufficiale, analogamente a quanto si applica anche alle derrate alimentari.

Cpv. 2

TI dichiara che in passato non si è mai espresso in merito a questa disposizione, in quanto l’informazione professionale è destinata a specialisti in possesso di un diploma federale che finora poteva essere conseguito soltanto in tedesco o francese. Nel frattempo però la situazione in Ticino è notevolmente cambiata in seguito al reciproco riconoscimento dei diplomi e al conseguente incremento della libera circolazione delle persone. Oggigiorno infatti sono molti i rappresentanti delle diverse professioni sanitarie provenienti dall’Italia che esercitano la loro professione in Ticino. Spesso queste persone non conoscono le altre lingue ufficiali della Svizzera o le conoscono in modo insufficiente. La quota di rappresentanti delle professioni mediche universitarie di nazionalità straniera è attualmente del 38,5 per cento per i medici, del 33,5 per cento per i farmacisti e del 33 per cento per i veterinari. L’ultima revisione della legge sulle professioni mediche (LPMed) ha introdotto come requisito per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio della professione la conoscenza di una sola lingua ufficiale del Cantone in cui il richiedente intende esercitare. Il legislatore federale ritiene quindi sufficiente anche per il Ticino e i Grigioni la conoscenza di una sola lingua ufficiale, motivo per cui ai professionisti della salute con formazione universitaria non sono richieste né conoscenze di base né conoscenze approfondite della lingua tedesca o francese. Questa situazione mette a repentaglio la sicurezza dei pazienti del Cantone Ticino. A livello di vigilanza sanitaria sono stati già rilevati casi di errata prescrizione a causa di incomprensioni linguistiche. A questo si aggiunge che dal 2019 anche nel Cantone Ticino sarà offerto un master in medicina, per cui l’italiano diventerà una lingua utilizzata nella formazione dei medici in Svizzera. Pertanto questa disposizione non è più tollerabile e si chiede che venga messa a disposizione una versione online dell’informazione professionale anche in italiano. Qualora ciò non sia possibile, si richiede una modifica della LPMed che renda obbligatoria la conoscenza di una seconda lingua ufficiale per gli operatori sanitari di madrelingua italiana.

22/90 Rapporto sulla consultazione OATer IV