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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 40 pagine
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Ordinanza sui medicamenti RU ...
Capitolo 9: Principi della buona prassi di laboratorio
Art. 66
1Il richiedente deve garantire che le metodiche degli esami, lo svolgimento dei singoli esami e i metodi applicati come pure la valutazione dei risultati degli esami corrispondano allo stato attuale della scienza e della tecnica.
2Gli esami non clinici volti a determinare la proprietà o la sicurezza degli oggetti esaminati devono essere eseguiti nel rispetto dei principi della buona prassi di laboratorio secondo l’ordinanza del 18 maggio 200521 sulla buona prassi di laboratorio.
3Il capoverso 2 non si applica alle ricerche relative all’efficacia (farmacodinamica primaria e secondaria).
4Il richiedente che non può adempiere interamente o in parte le condizioni di cui al capoverso 2 per determinati esami ne dà giustificazione a Swissmedic. In casi giustificati, Swissmedic valuta la qualità e l’affidabilità dell’esame, come pure l’osservanza delle condizioni di cui al capoverso 1 e decide sulla presa in considerazione di tali esami non clinici ai fini della perizia.
Capitolo 10: Informazione
Sezione 1: Informazione del pubblico
Art. 67
1Swissmedic pubblica:
a. entro 45 giorni dalla ricezione di una domanda completa di omologazione, di estensione dell’indicazione o di estensione dell’omologazione di un medicamento:
1. il nome e l’indirizzo del richiedente,
2. i dati sul momento in cui è presentata la domanda,
3. i principi attivi del medicamento,
4. le indicazioni richieste,
5. le specie animali di destinazione;
b. dopo la comunicazione della sua decisione relativa all’approvazione, al rigetto o al ritiro di una domanda di omologazione, estensione dell’indicazione o estensione dell’omologazione di un medicamento nonché alla revoca di un’omologazione, segnatamente:
1. il nome e l’indirizzo del titolare dell’omologazione o del richiedente,
2. la designazione del preparato,
3. i principi attivi,
4. l’indicazione,