Progetto

Consultazione 2017/75: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro · 22 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto

2Il numero dei giorni di riposo domenicali può essere ridotto da 20 fino a 16 per i lavoratori delle imprese di trasporto a fune che garantiscono l’esercizio per almeno 46 domeniche all’anno.

Art. 35 Eccezioni durante la stagione estiva e invernale

Per far fronte alla stagione estiva dal 1° maggio al 31 ottobre o alla stagione invernale dal 1° novembre al 30 aprile si possono concludere con i rappresentanti dei lavoratori accordi scritti secondo i quali per il personale interessato durante una di due stagioni consecutive:

a. la durata massima del lavoro di 10 ore può essere prolungata a 13 ore al massimo; in 7 giorni di lavoro consecutivi non deve tuttavia eccedere 72 ore; nella stagione in questione non è data la possibilità, prevista dall’articolo 33, di rinunciare a una pausa;

b. la durata del turno di servizio di 12 ore può essere prolungata a 15 ore al massimo; considerando anche i 2 giorni di lavoro successivi, non può tuttavia superare in media 12 ore;

c. il numero dei giorni di riposo domenicali per mese civile può essere ridotto da 1 a 0 se durante la stagione in questione sono assegnati almeno 4 e nell’anno civile almeno 20 giorni di riposo domenicali; nell’anno civile in questione non è data la possibilità, prevista dall’articolo 34 capoverso 2, di ridurre il numero dei giorni di riposo domenicali a 16.

Art. 36 Aziende accessorie di imprese di trasporto a fune

1Previo accordo con i rappresentanti dei lavoratori, per consentire la nuova preparazione della pista in caso di nevicate, il turno di servizio dei conducenti di veicoli battipista può essere prolungato a 17 ore e il turno di riposo successivo ridotto a 7 ore se è concessa una pausa di almeno 5 ore ed è messo a disposizione un apposito locale dove trascorrere la pausa e contenente luoghi di riposo.

2Previo accordo con i lavoratori addetti esclusivamente all’innevamento artificiale, questi ultimi possono essere impiegati 24 ore su 24 durante 4 settimane consecutive al massimo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. la metà del turno di riposo trascorso sul posto è accordata come supplemento di tempo;

b. dedotta la durata degli interventi, il turno di riposo deve ammontare almeno a 11 ore, almeno 6 delle quali devono essere consecutive;

c. la durata massima del lavoro di 10 ore può essere prolungata a 13 ore al massimo; in 7 giorni di lavoro consecutivi non deve tuttavia eccedere 72 ore.

Art. 37 Altre eccezioni

Al massimo in 8 giorni di lavoro all’anno sono ammesse eccezioni alle disposizioni della LDL e della presente ordinanza in materia di durata del lavoro, turni di servizio, turni di riposo e ripartizione dei giorni di riposo domenicali. Le eccezioni devo-