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Consultazione 2017/75: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro · 22 pagine
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Art. 22 Giorni di riposo in caso d’assenza
1In caso d’assenza del lavoratore per malattia, infortunio, congedo non pagato o maternità nonché in caso d’assenza di oltre 6 giorni consecutivi per servizio militare, civile o di protezione civile, il diritto ai giorni di riposo è ridotto in uno dei seguenti modi:
a. ogni periodo di 7 giorni d’assenza per anno civile il diritto è ridotto di 1 giorno di riposo e, a partire da 33 giorni d’assenza per anno civile, ogni periodo di 33 giorni d’assenza il diritto è ridotto di un giorno di riposo supplementare;
b. le domeniche comprese nel periodo d’assenza, come anche i giorni festivi che, secondo l’articolo 19 capoverso 1, sono parificati alle domeniche, sono considerati giorni di riposo goduti.
2La scelta di ridurre il diritto ai giorni di riposo secondo il capoverso 1 lettera a o secondo il capoverso 1 lettera b deve essere convenuta con i lavoratori o i loro rappresentanti.
3Le imprese, le cui condizioni d’assunzione sono regolate con un contratto collettivo di lavoro o secondo il diritto pubblico, possono convenire altre soluzioni con i rappresentanti dei lavoratori. La soluzione convenuta deve essere equivalente a quella di cui al capoverso 1.
Art. 23 Giorni di riposo in caso di mutamento dei rapporti di servizio
1Per i lavoratori che iniziano o lasciano il servizio nel corso dell’anno civile, il diritto ai giorni di riposo è disciplinato in uno dei seguenti modi:
a. il numero dei giorni di riposo è ridotto proporzionatamente al periodo di servizio;
b. il numero dei giorni di riposo corrisponde a quello delle domeniche e dei giorni festivi, parificati alle domeniche (art. 19 cpv. 1), che cadono nel periodo di servizio.
2La scelta di calcolare il diritto ai giorni di riposo secondo il capoverso 1 lettera a o secondo il capoverso 1 lettera b deve essere convenuta con i lavoratori o i loro rappresentanti.
3I giorni di riposo goduti in più possono essere compensati con giorni di vacanze non ancora presi soltanto qualora il lavoratore lasci l’impresa spontaneamente o il rapporto di lavoro sia sciolto per colpa del lavoratore.
4I giorni di riposo goduti in più non possono dar luogo a una diminuzione del salario.
Art. 24 Conducenti di veicoli secondo l’articolo 11 capoverso 1 LDL
1Il servizio dei conducenti di veicoli secondo l’articolo 11 capoverso 1 LDL non deve eccedere 9 ore per giorno di lavoro.