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Consultazione 2017/75: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro · 22 pagine
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3. l’articolo 6 LDL sul turno di servizio.
Capitolo 2: Durata del lavoro e del riposo
Art. 5 Tempo di lavoro senza prestazione lavorativa secondo l’articolo 4
capoverso 5 LDL
In esecuzione dell’articolo 4 capoverso 5 LDL è considerato nel computo della durata massima del lavoro il seguente tempo di lavoro senza prestazione lavorativa:
a. i tempi di viaggio senza prestazione lavorativa e la durata del tragitto necessari per il regolare svolgimento del servizio;
b. il tempo che si deve trascorrere nel servizio assegnato senza fornire prestazioni lavorative;
c. le interruzioni del lavoro di cui all’articolo 7 capoversi 4 e 5 LDL;
d. il tempo per la formazione e il perfezionamento seguiti su disposizione dell’impresa o, in virtù dell’attività professionale svolta, per legge.
Art. 6 Prolungamento della durata massima del lavoro
1La durata massima del lavoro di cui all’articolo 4 capoverso 3 LDL può essere prolungata del tempo di viaggio senza prestazione lavorativa al termine del turno di servizio nei seguenti casi:
a. per partecipare a riunioni o seguire formazioni e perfezionamenti: di 120 minuti al massimo;
b. per attività svolte per motivi di servizio fuori del luogo di servizio assegnato: di 60 minuti al massimo, oppure, previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti: di 120 minuti al massimo.
2Se il prolungamento supera 60 minuti ed è immediatamente seguito da un turno di riposo, la durata di quest’ultimo deve essere almeno di 11 ore.
Art. 7 Supplemento di tempo per il servizio tra le ore 22 e le 6
1Per il servizio tra le ore 22 e le 6 deve essere accordato il seguente supplemento di tempo (art. 4a LDL):
a. almeno il 10 per cento per il servizio dalle ore 22 alle 24;
b. almeno il 30 per cento per il servizio tra le ore 24 e le 4, nonché per il servizio tra le ore 4 e le 5 se il lavoratore è entrato in servizio prima delle 4.
2Il supplemento di tempo di cui al capoverso 1 lettera b è del 40 per cento dall’inizio dell’anno civile nel corso del quale il lavoratore compie il 55° anno di età.
3I supplementi di tempo di cui al presente articolo non sono computati nella durata del lavoro.