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Consultazione 2017/75: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro · 22 pagine
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Sezione 9: Centri di intervento per il coordinamento e l’eliminazione di perturbazioni dell’esercizio
Art. 57
1Nei centri di intervento per il coordinamento e l’eliminazione di perturbazioni dell’esercizio, la durata massima del lavoro di 10 ore può essere prolungata del tempo che si deve trascorrere nel servizio assegnato senza fornire prestazioni lavorative (art. 5 lett. b).
2Il prolungamento della durata massima del lavoro deve essere convenuto in un accordo scritto con i rappresentanti dei lavoratori. L’accordo deve indicare l’entità del periodo di presenza senza prestazione lavorativa computabile come tempo di lavoro.
3Il periodo di presenza senza prestazione lavorativa computabile come tempo di lavoro non è computato nel calcolo del turno di servizio.
Sezione 10: Manifestazioni sportive e grandi eventi
Art. 58 Manifestazioni sportive
Qualora un organo di sicurezza di cui all’articolo 2 della legge federale del 18 giugno 20106 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (organo di sicurezza) e il personale di accompagnamento dei treni siano impiegati nell’ambito di un trasporto a manifestazioni sportive, si possono concludere per essi, con i rappresentanti dei lavoratori, accordi scritti secondo i quali:
a. la durata di lavoro ininterrotta di 5 ore può essere prolungata a 7 ore al massimo;
b. la durata massima del lavoro di 10 ore può essere prolungata a 14 ½ ore al massimo; in 7 giorni di lavoro consecutivi non deve tuttavia eccedere 72 ore;
c. il turno di servizio può essere prolungato una volta da 13 a 15 ore al massimo tra 2 giorni senza servizio.
Art. 59 Grandi eventi
1Per gli organi di sicurezza impiegati nell’ambito di grandi eventi e per il servizio d’ordine addetto alla sicurezza degli accessi dell’area ferroviaria e alla protezione dei clienti è ammesso quanto segue:
a. la durata giornaliera massima del lavoro di 10 ore può essere prolungata del tempo di viaggio senza prestazione lavorativa, ma al massimo di 4 ore; la compensazione è determinata secondo l’articolo 5 capoverso 2 LDL;
b. in 8 giorni di lavoro per anno civile, il turno di servizio può essere prolungato da 12 a 15 ore al massimo.