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Consultazione 2017/75: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro · 22 pagine
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4I supplementi di tempo devono essere compensati con periodi di tempo libero. Il tipo di compensazione deve essere convenuto con i lavoratori o i loro rappresentanti.
Art. 8 Giorni di compensazione
1Di norma, i giorni di compensazione devono essere assegnati insieme ai giorni di riposo.
2Un giorno di compensazione consta almeno di 24 ore consecutive.
3Con i lavoratori o i loro rappresentanti possono essere convenute deroghe ai capoversi 1 e 2, purché il giorno di compensazione consti di almeno 22 ore consecutive.
4Sempreché le condizioni d’esercizio lo consentano, occorre osservare la settimana di cinque giorni. Negli altri casi, i giorni di compensazione devono possibilmente essere assegnati in modo da ottenere una soluzione equivalente alla settimana di cinque giorni.
Art. 9 Calcolo della durata giornaliera media del lavoro
1La durata giornaliera media del lavoro secondo l’articolo 4 capoverso 1 LDL si calcola addizionando la durata del lavoro compiuto nell’arco di 365 giorni e dividendola per il numero dei giorni di lavoro e di compensazione.
2La ripartizione della durata del lavoro nell’arco di 365 giorni deve essere convenuta in un accordo scritto con i lavoratori o i loro rappresentanti. I lavoratori retribuiti su base oraria possono essere esclusi da tale accordo.
Art. 10 Assegnazione al servizio di picchetto
1Nell’arco di 28 giorni, il lavoratore può essere di picchetto durante al massimo 7 giorni. Raggiunto tale limite, durante i 14 giorni successivi il lavoratore non può più essere assegnato al servizio di picchetto.
2Il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto durante 14 giorni al massimo nell’arco di 28 giorni se, a causa delle dimensioni e della struttura aziendali, non è disponibile personale a sufficienza per un servizio di picchetto secondo il capoverso 1 e:
a. in un anno civile il servizio di picchetto non concerne più di 20 periodi e ogni periodo è seguito almeno da 7 giorni senza picchetto; o
b. in un anno civile il servizio di picchetto non supera 90 giorni.
3Per far fronte alle condizioni invernali, il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto per 16 periodi nell’arco di 6 mesi, ma non per più di 20 periodi o 77 giorni in un anno civile.
4I periodi di cui ai capoversi 2 lettera a e 3 non possono superare 7 giorni.
5Modifiche a breve termine nell’assegnazione al picchetto dei lavoratori con responsabilità familiari devono essere convenute con questi ultimi.