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Consultazione 2017/75: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro · 22 pagine
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Art. 15 Turno di servizio
1I giorni di compensazione, assegnati per raggiungere la durata media del lavoro prescritta, non devono essere computati nel calcolo del turno di servizio medio.
2Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, il turno di servizio dei lavoratori occupati su una delle seguenti linee può essere prolungato a 13 ore al massimo e una volta a 14 ore al massimo tra 2 giorni senza servizio, se non supera 13 ore nella media di 28 giorni:
a. linea la cui durata d’esercizio è superiore a 12, ma non eccede 14 ore;
b. linea con traffico di punta mattutino e serale;
c. linea senza cadenza oraria continuativa.
3Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, il turno di servizio può essere eccezionalmente prolungato a 15 ore al massimo in caso di:
a. mancanza di personale dovuta a servizio militare, civile o di protezione civile, malattie o infortuni;
b. necessità di svolgere compiti straordinari o passeggeri.
4I supplementi di tempo di cui agli articoli 7 e 17 non devono essere computati nel calcolo del turno di servizio.
Art. 16 Pause
1La pausa può essere ridotta a meno di un’ora alle seguenti condizioni:
a. sentiti i lavoratori o i loro rappresentanti: fino a 45 minuti;
b. se la riduzione è stata convenuta con i lavoratori o i loro rappresentanti: fino a 30 minuti.
2A domanda dei lavoratori o dei loro rappresentanti, le pause devono, per quanto possibile, avere una durata superiore a un’ora ed essere previste durante gli abituali orari dei pasti.
3La durata ininterrotta del lavoro non può superare 5 ore. La durata di lavoro ininterrotta tra 2 giorni senza servizio può essere prolungata una volta di 10 minuti al massimo. In casi di forza maggiore o di perturbazioni dell’esercizio la durata ininterrotta del lavoro può superare 5 ore.
4In un medesimo turno di servizio sono ammesse 2 pause. Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, il numero può essere aumentato a 4.
5Le pause interamente comprese fra le ore 22 e le 6 sottostanno alle seguenti condizioni:
a. servono a osservare la durata di lavoro ininterrotta di cui al capoverso 3 o sono convenute in un accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti;
b. sono disponibili locali dove trascorrere la pausa e contenenti luoghi di riposo, se non è ragionevole attendersi che la pausa sia trascorsa a domicilio e se la sua durata supera 90 minuti; in assenza di luoghi di riposo, il tempo di