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Consultazione 2017/75: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro · 22 pagine
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Art. 43 Pause a bordo
Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, per permettere di prendere un pasto principale possono essere assegnate, in un turno di servizio, pause a bordo non eccedenti complessivamente un’ora.
Art. 44 Numero dei giorni di riposo
Il numero dei giorni di riposo può essere ridotto da 4 a 3 in un mese civile per anno civile se si può dimostrare che il servizio lo esige e in caso di mancanza di personale dovuta a servizio militare, servizio civile o di protezione civile, malattie o infortuni.
Art. 45 Eccezioni durante la stagione estiva
Per far fronte alla stagione estiva dal 1° aprile al 31 ottobre, ma per al massimo 6 mesi consecutivi, si possono concludere con i rappresentanti dei lavoratori accordi scritti secondo i quali:
a. la durata massima del lavoro di 10 ore può essere prolungata a 13 ore al massimo; in 7 giorni di lavoro consecutivi non deve tuttavia eccedere 72 ore;
b. la durata del turno di servizio di 12 ore può essere prolungata a 15 ore al massimo; considerando anche i 2 giorni di lavoro successivi, non può tuttavia superare in media 12 ore;
c. se è ridotto secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettera a, il turno di riposo, considerando anche i 4 turni di riposo successivi, deve ammontare in media ad almeno 12 ore;
d. il numero dei giorni di riposo domenicali per mese civile può essere ridotto da 1 a 0 se durante la stagione estiva sono assegnati almeno 4 e nell’anno civile almeno 20 giorni di riposo domenicali.
Art. 46 Altre eccezioni
Al massimo in 8 giorni di lavoro all’anno sono ammesse eccezioni alle disposizioni della LDL e della presente ordinanza in materia di durata del lavoro, turni di servizio, turni di riposo e ripartizione dei giorni di riposo domenicali. Le eccezioni devono essere previamente convenute con i rappresentanti dei lavoratori e autorizzate dall’UFT. In nessun caso la durata del lavoro può eccedere 15 ore al giorno.
Sezione 5: Servizi di ristoro a bordo treno attivi secondo l’orario
Art. 47 Durata del lavoro
Per i lavoratori dei servizi di ristoro a bordo treno attivi secondo l’orario, la durata giornaliera massima del lavoro di 10 ore può essere prolungata a 13 ore purché sia osservata la durata giornaliera media nella media annuale.