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Consultazione 2017/75: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro · 22 pagine

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3Previo accordo con i rappresentanti dei lavoratori, il piano di ripartizione annuale può prevedere turni di servizio in forma di finestre temporali della durata massima di 12 ore, anziché i servizi da svolgere.

4I giorni, in cui per motivi di servizio nel piano di ripartizione annuale non può essere assegnato alcun servizio, devono figurare come giorni di lavoro.

5A domanda scritta del lavoratore si può convenire di rinunciare a un piano di ripartizione annuale. Per l’inizio di ogni anno civile o anno d’orario, il lavoratore può chiedere nuovamente un piano di ripartizione annuale.

6Un piano di ripartizione annuale non è necessario se il tipo di servizio ne impedisce la compilazione.

7Nei casi di cui ai capoversi 3–6, si deve comunicare, prima dell’inizio dell’anno civile o dell’anno d’orario, il numero dei giorni di riposo e dei giorni di riposo domenicali per tutto l’anno. In presenza di un piano di ripartizione mensile le date di cui al capoverso 1 lettere b e c devono essere comunicate entro i seguenti termini:

a. 10 giorni prima dell’inizio del mese civile; oppure

b. in caso di pianificazione continua: 28 giorni in anticipo.

8Le imprese, le cui condizioni d’assunzione sono regolate con un contratto collettivo di lavoro o secondo il diritto pubblico, possono convenire altri termini.

9Le imprese aventi turni mattutini, meridiani, serali e notturni devono prevedere, per i lavoratori, un’adeguata rotazione dei turni. Questa disposizione non è applicabile ai lavoratori assunti esclusivamente per il servizio notturno.

10Le ferie devono essere comunicate ai lavoratori tre mesi prima dell’inizio delle stesse e in ogni caso in concomitanza con il piano di ripartizione annuale oppure, in sua assenza, entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Capitolo 3: Vacanze

Art. 27 Diritto alle vacanze

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno civile, a vacanze pagate di una durata di:

a. 5 settimane fino alla fine dell’anno civile in cui compie il 20° anno di età;

b. 5 settimane a contare dall’inizio dell’anno civile in cui compie il 50° anno di età;

b. 6 settimane a contare dall’inizio dell’anno civile in cui compie il 60° anno di età.

Art. 28 Godimento delle vacanze

1I lavoratori devono poter prendere le vacanze nelle diverse stagioni. Devono essere consultati prima dell’assegnazione delle vacanze e, possibilmente, deve essere tenuto conto dei loro desideri. Durante i periodi di traffico intenso, le vacanze possono essere prese soltanto se il servizio lo consente.