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Consultazione 2017/75: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro · 22 pagine

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Capitolo 5: Eccezioni

Sezione 1: Imprese d’autoservizi

Art. 31

1Nelle imprese d’autoservizi in concessione e nelle imprese d’autoservizi secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera f LDL, il numero dei giorni di riposo domenicali può essere ridotto da 20 fino a 16 per i servizi:

a. con un effettivo di lavoratori stabilmente assegnati equivalente a 3 posti a tempo pieno al massimo; oppure

b. con esercizio stagionale: per i lavoratori stabilmente assegnati al servizio.

2È servizio con esercizio stagionale quello che per almeno 20 fine settimana all’anno deve far fronte a un notevole traffico supplementare rispetto a quello abituale.

Sezione 2: Imprese di trasporto a fune

Art. 32 Durata ininterrotta del lavoro

Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, nelle imprese di trasporto a fune in concessione la durata di lavoro ininterrotta di 5 ore può essere prolungata a 5 ½ ore al massimo.

Art. 33 Interruzioni del lavoro

Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, si può rinunciare a una pausa se:

a. il turno di servizio non supera 10 ore;

b. la durata ininterrotta del lavoro non supera 5 ore; e

c. per dare la possibilità al lavoratore di consumare un pasto intermedio sono previste le seguenti interruzioni del lavoro:

1. almeno 2 interruzioni del lavoro se il turno di servizio non supera 9 ½ ore,

2. almeno 3 interruzioni del lavoro se il turno di servizio non supera 10 ore.

Art. 34 Numero dei giorni di riposo e dei giorni di riposo domenicali

1Il numero dei giorni di riposo può essere ridotto da 4 a 3 in un mese civile per anno civile se si può dimostrare che il servizio lo esige e in caso di mancanza di personale dovuta a servizio militare, civile o di protezione civile, malattie o infortuni.