Progetto
Consultazione 2017/75: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro · 22 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 13Fedlex · Progetto
Capitolo 5: Eccezioni
Sezione 1: Imprese d’autoservizi
Art. 31
1Nelle imprese d’autoservizi in concessione e nelle imprese d’autoservizi secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera f LDL, il numero dei giorni di riposo domenicali può essere ridotto da 20 fino a 16 per i servizi:
a. con un effettivo di lavoratori stabilmente assegnati equivalente a 3 posti a tempo pieno al massimo; oppure
b. con esercizio stagionale: per i lavoratori stabilmente assegnati al servizio.
2È servizio con esercizio stagionale quello che per almeno 20 fine settimana all’anno deve far fronte a un notevole traffico supplementare rispetto a quello abituale.
Sezione 2: Imprese di trasporto a fune
Art. 32 Durata ininterrotta del lavoro
Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, nelle imprese di trasporto a fune in concessione la durata di lavoro ininterrotta di 5 ore può essere prolungata a 5 ½ ore al massimo.
Art. 33 Interruzioni del lavoro
Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, si può rinunciare a una pausa se:
a. il turno di servizio non supera 10 ore;
b. la durata ininterrotta del lavoro non supera 5 ore; e
c. per dare la possibilità al lavoratore di consumare un pasto intermedio sono previste le seguenti interruzioni del lavoro:
1. almeno 2 interruzioni del lavoro se il turno di servizio non supera 9 ½ ore,
2. almeno 3 interruzioni del lavoro se il turno di servizio non supera 10 ore.
Art. 34 Numero dei giorni di riposo e dei giorni di riposo domenicali
1Il numero dei giorni di riposo può essere ridotto da 4 a 3 in un mese civile per anno civile se si può dimostrare che il servizio lo esige e in caso di mancanza di personale dovuta a servizio militare, civile o di protezione civile, malattie o infortuni.