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Consultazione 2017/75: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro · 22 pagine
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no essere previamente convenute con i rappresentanti dei lavoratori e previamente autorizzate dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT). In nessun caso la durata del lavoro può eccedere 15 ore al giorno.
Sezione 3: Ferrovie esclusivamente a cremagliera
Art. 38 Durata ininterrotta del lavoro
Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, nelle ferrovie esclusivamente a cremagliera in concessione la durata di lavoro ininterrotta di 5 ore può essere prolungata a 5 ½ ore al massimo.
Art. 39 Numero dei giorni di riposo
Il numero dei giorni di riposo può essere ridotto da 4 a 3 in un mese civile per anno civile se si può dimostrare che il servizio lo esige e in caso di mancanza di personale dovuta a servizio militare, civile o di protezione civile, malattie o infortuni.
Art. 40 Eccezioni durante la stagione estiva e invernale
Per far fronte alla stagione estiva dal 1° maggio al 31 ottobre o alla stagione invernale dal 1° novembre al 30 aprile si possono concludere con i rappresentanti dei lavoratori accordi scritti secondo i quali per il personale interessato, durante una di due stagioni consecutive:
a. la durata massima del lavoro di 10 ore può essere prolungata a 13 ore al massimo; in 7 giorni di lavoro consecutivi non deve tuttavia eccedere 72 ore;
b. la durata del turno di servizio di 12 ore può essere prolungata a 15 ore al massimo; considerando anche i 2 giorni di lavoro successivi, non può tuttavia superare in media 12 ore.
Art. 41 Altre eccezioni
Al massimo in 8 giorni di lavoro all’anno sono ammesse eccezioni alle disposizioni della LDL e della presente ordinanza in materia di durata del lavoro, turni di servizio, turni di riposo e ripartizione dei giorni di riposo domenicali. Le eccezioni devono essere previamente convenute con i rappresentanti dei lavoratori e autorizzate dall’UFT. In nessun caso la durata del lavoro può eccedere 15 ore al giorno.
Sezione 4: Imprese di navigazione
Art. 42 Durata ininterrotta del lavoro
Previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti, nelle imprese di navigazione in concessione la durata di lavoro ininterrotta di 5 ore può essere prolungata a 5 ½ ore al massimo.