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Consultazione 2017/75: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro · 22 pagine
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2Nei casi di forza maggiore o di perturbazioni dell’esercizio il servizio può essere prolungato di un’ora.
Art. 25 Piani di servizio
1L’impresa deve compilare un piano di servizio per tutti i servizi sottoposti alla legge. Nel piano di servizio devono figurare:
a. l’orario di inizio e di termine del servizio;
b. la durata, l’orario di inizio e di termine e il luogo di svolgimento delle pause e delle interruzioni del lavoro;
c. il luogo di svolgimento e il tipo delle attività;
d. la durata del lavoro;
e. i supplementi di tempo;
f. la durata del turno di servizio.
2Nei servizi con durata dell’esercizio e dell’occupazione superiore a 12 ore giornaliere il piano di servizio relativo ai servizi ricorrenti deve essere in forma grafica.
3I turni di servizio sono definiti come segue:
a. servizio mattutino: il turno di servizio che ha inizio tra le ore 4 e le 6;
b. servizio meridiano: il turno di servizio interamente compreso tra le ore 6 e le 20;
c. servizio serale: il turno di servizio che si conclude tra le ore 20 e le 24;
d. servizio notturno: il turno di servizio compreso in tutto o in parte tra le ore 24 e le 4.
4Il progetto del piano di servizio deve essere comunicato ai lavoratori o ai loro rappresentanti almeno 21 giorni prima dell’applicazione.
5Nei casi in cui il servizio consente un’impostazione autonoma degli orari di lavoro, si possono convenire fasce orarie di presenza vincolanti o modelli di lavoro analoghi in un accordo scritto con i rappresentanti dei lavoratori. L’accordo deve valere per l’intera impresa e disciplinare anche il tempo di compensazione e il lavoro straordinario.
Art. 26 Ripartizioni del servizio
1L’impresa compila un piano di ripartizione annuale. Quest’ultimo indica:
a. il nome del lavoratore;
b. le date civili dei giorni di riposo e dei giorni di riposo domenicali, dei giorni di compensazione assegnati come pure delle vacanze;
c. le date civili dei servizi da svolgere.
2Il progetto del piano di ripartizione annuale deve essere comunicato ai lavoratori o ai loro rappresentanti almeno 14 giorni prima dell’inizio di un anno civile o di un anno d’orario.