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Consultazione 2017/75: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro · 22 pagine
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Art. 48 Turno di servizio
Il turno di servizio può essere prolungato da 12 a 17 ore al massimo se non supera 12 ore nella media annuale.
Art. 49 Numero dei giorni di riposo domenicali
Il numero dei giorni di riposo domenicali può essere ridotto da 20 fino a 16 e, previo accordo con i rappresentanti dei lavoratori, fino a 12.
Sezione 6: Imprese di carrozze letti e di carrozze cuccette
Art. 50
Agli accompagnatori delle carrozze letti e delle carrozze cuccette non si applicano le prescrizioni sulla durata massima del lavoro (art. 4 cpv. 3 LDL) e sul turno di servizio (art. 6 LDL).
Sezione 7: Servizi di costruzione
Art. 51 Turno di riposo
Al di fuori dei casi di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettera a, nei servizi di costruzione il turno di riposo può essere ridotto una volta fino a 10 ore tra 2 giorni senza servizio previo accordo con i lavoratori o i loro rappresentanti.
Art. 52 Lavoro notturno
Per i lavori di costruzione e di manutenzione edile che, per motivi di esercizio, possono essere eseguiti soltanto di notte, il lavoratore può eccezionalmente essere tenuto a svolgere lavoro notturno durante più di 15 giorni nell’arco di 28 giorni se:
a. settimanalmente gli sono concessi 1 giorno di riposo e 1 giorno di compensazione consecutivi;
b. è informato, almeno 3 settimane innanzi il primo turno di servizio notturno, sull’inizio e la fine presumibile del lavoro notturno prolungato; e
c. non è tenuto a svolgere altro lavoro notturno durante i 14 giorni successivi al turno di servizio notturno prolungato.
Art. 53 Carico di lavoro eccezionale
1In caso di carico di lavoro eccezionale la durata giornaliera media di 9 ore in 7 giorni di lavoro consecutivi può essere superata durante i primi 28 giorni di un periodo di 56 giorni se:
a. i lavoratori ne sono previamente informati;
b. la durata giornaliera massima del lavoro di 10 ore non viene superata; e