Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/8: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con ulteriori Stati e territori firmatari dell'Accordo SAI a partire dal 2018/ 2019. · 27 pagine
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Confidenzialità e sicurezza dei dati in Malaysia
Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati in Malaysia. Il comitato di esperti ha raccomandato alla Malaysia di apportare una serie di miglioramenti. Da tali raccomandazioni non è però scaturito alcun piano d’azione. La Svizzera si è espressa in merito ai risultati di questa valutazione e li approva.
La Malaysia ha negoziato con gli Stati Uniti un IGA secondo il modello 1a (scambio reciproco di dati), non ancora entrato formalmente in vigore ma che produce già i suoi effetti. Non sono ancora disponibili i risultati dell’esame della confidenzialità e della sicurezza dei dati svolto dall’IRS.
Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, la Malaysia offre un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («compliant»). Tutti gli accordi fiscali conclusi dalla Malaysia contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell’OCSE. A complemento di queste disposizioni, l’Income Tax Act 1967 (sez. 138) e altri atti del diritto malese prevedono ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità.
La Malaysia ha sviluppato una legislazione completa in materia di protezione dei dati personali (Personal Data Protection Act 2010 [PDPA], in vigore dal 15.11.2013), che tuttavia vige solo in ambito commerciale e non nei confronti dello Stato malese. A causa di questo deficit, acquistano maggiore importanza le disposizioni sulla confidenzialità e sulla sicurezza dei dati in ambito fiscale e i meccanismi di protezione ivi previsti (in particolare in merito alla comunicazione e alla correzione dei dati).
Regolarizzazione del passato in Malaysia
Il diritto fiscale malese prevede generalmente la possibilità di una dichiarazione volontaria a posteriori dei redditi e degli averi non notificati, abbinata al pagamento delle imposte dovute e di un’imposta sanzionatoria, il cui importo dipende dal momento della dichiarazione volontaria. A seconda della gravità del reato può essere inflitta una multa o può essere avviato un procedimento penale. L’amnistia fiscale generale introdotta dall’Inland Revenue Board malese ha offerto la possibilità di dichiarare volontariamente a posteriori i redditi e gli averi non notificati entro il 15 dicembre 2016. I contribuenti che presentano la denuncia volontaria entro i termini sono esentati dal pagamento delle sanzioni o beneficiano di sanzioni ridotte (reduced penalty rates), a seconda dell’importo dell’imposta dovuta, inoltre non è applicata l’imposta maggiorata.
3.2.4 Emirati arabi uniti Creazione delle necessarie basi giuridiche negli Emirati arabi uniti
Gli Emirati arabi uniti non hanno ancora sottoscritto né la Convenzione sull’assistenza amministrativa né l’Accordo SAI, sebbene in seno all’OCSE e al Forum globale si siano impegnati per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni a partire dal 2017, con un primo scambio dal 2018. Tuttavia hanno annunciato di voler sottoscrivere a breve le necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI e hanno presentato le relative richieste all’OCSE. La legislazione di attuazione nazionale è in fase di elaborazione.
Confidenzialità, sicurezza dei dati e regolarizzazione del passato negli Emirati arabi uniti
Poiché gli Emirati arabi uniti non riscuotono imposte sui redditi, sugli utili e sulla sostanza, si sono dichiarati come Giurisdizione con la quale non si applica reciprocità in materia di scambio automatico di informazioni. Di conseguenza tra la Svizzera e gli Emirati arabi uniti non si terrà alcuno scambio reciproco dei dati relativi ai conti finanziari. La Svizzera non fornirà agli Emirati arabi uniti alcuna informazione sui conti, pertanto il criterio delle adeguate possibilità di regolarizzazione non ha rilevanza.
In merito allo scambio automatico di informazioni, gli Emirati arabi uniti sono ritenuti una Giurisdizione non reciproca, pertanto la valutazione della confidenzialità in riferimento allo scambio automatico di informazioni avviene sulla base di una procedura semplificata decisa dal Forum globale (Confidentiality assessment process for non-reciprocal jurisdictions). La valutazione del Forum globale è ancora in corso, non è dunque possibile esprimersi sull’esito della procedura di verifica.
Gli Emirati arabi uniti hanno concluso con gli USA un IGA secondo il modello 1b (scambio non reciproco di dati), non ancora entrato in vigore. A causa della mancanza di reciprocità nello scambio delle informazioni, l’IRS non svolge alcun esame della confidenzialità e della sicurezza dei dati.