Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/8: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con ulteriori Stati e territori firmatari dell'Accordo SAI a partire dal 2018/ 2019. · 27 pagine

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informazioni e di un sufficiente livello di confidenzialità e sicurezza dei dati fiscali – i mandati di negoziazione prescrivono che in vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni gli Stati partner offrano ai contribuenti adeguate possibilità di regolarizzazione e, se necessario, migliorino l’accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari. Materialmente, questi criteri non sono cambiati dall’introduzione dello scambio automatico di informazioni con i primi Stati partner. Pertanto è possibile fare riferimento integralmente a quanto è illustrato nel numero 2 del rapporto esplicativo del 1° dicembre 2016 concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con un’altra serie di Stati e territori a partire dal 2018/2019 (meccanismo di attivazione dello scambio automatico di informazioni; confidenzialità, sicurezza e protezione dei dati; regolarizzazione dei redditi e degli averi non dichiarati; accesso al mercato per fornitori di servizi finanziari).

Il presente progetto concerne i seguenti Stati e territori:

• ulteriori Stati del G20: Arabia Saudita, Cina, Indonesia e Russia;

• ulteriori partner economici e commerciali importanti: Colombia, Emirati arabi uniti, Liechtenstein e

Malaysia;

• ulteriori piazze finanziarie: Aruba, Antigua e Barbuda, Belize, Costa Rica, Curaçao, Grenada, Isole

Cook, Isole Marshall, Montserrat, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia nonché Saint Vincent e Grenadine.

Il presente progetto prevede di attuare lo scambio automatico di informazioni con gli Stati e i territori menzionati in virtù dell’Accordo SAI. L’Assemblea federale si esprimerà in merito mediante decreto federale semplice. In concreto, il Parlamento autorizza il Consiglio federale a comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento che gli Stati e i territori interessati devono figurare nell’elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 2.2 dell’Accordo SAI.

Al momento della redazione del presente rapporto alcuni di questi Stati e territori non dispongono ancora di tutte le necessarie basi giuridiche per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni e soddisfano pertanto solo in parte i requisiti (cfr. n. 3). Alla luce del fatto che la procedura di approvazione svizzera richiede diversi mesi, che lo scambio di dati raccolti nel 2018 può avvenire soltanto nel 2019 e che nel frattempo gli Stati e i territori possono adottare i miglioramenti necessari, nel contesto internazionale odierno è importante che il Consiglio federale abbia la facoltà di attivare tempestivamente lo scambio automatico di informazioni. La decisione definitiva in merito all’attuazione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati e i territori proposti spetta al Parlamento.

Se uno Stato o un territorio non riesce a realizzare entro i termini i miglioramenti richiesti dal Forum globale in fatto di confidenzialità e sicurezza dei dati, l’OCSE prevede che in un primo momento lo scambio automatico di informazioni conformemente allo standard globale sia attuato senza reciprocità. In concreto, questi Stati e territori dovranno fornire le informazioni relative ai conti ma non ne riceveranno fintanto che non avranno raggiunto un livello di confidenzialità e sicurezza dei dati conforme allo standard. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) seguirà attentamente i progressi compiuti dai singoli Stati e territori. Lo scambio automatico di informazioni su base reciproca sarà attivato solo quando il Forum globale avrà convalidato i miglioramenti richiesti.

Queste attivazioni bilaterali conformemente all’Accordo SAI non esauriscono l’elenco degli Stati e dei territori con cui la Svizzera intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. Seguiranno infatti altri Stati e territori, tra cui figureranno Paesi firmatari dell’Accordo SAI ma anche Stati che non intendono introdurre lo scambio automatico di informazioni in virtù dell’Accordo SAI ma sulla base di un accordo bilaterale. Vari Stati che perseguono l’approccio bilaterale hanno comunicato il loro interesse ad attuare lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera sulla base di un accordo bilaterale specifico. Con questi Paesi sono stati avviati dei colloqui in modo da poter presentare nel corso del 2017 le richieste separate di approvazione dei rispettivi decreti (ad es. Singapore, Hong Kong, Panama e Bahamas). Anche questo genere di accordi deve essere approvato dal Parlamento.

1.3 Protezione dei dati

In sostanza la cooperazione fiscale è ben disciplinata da accordi internazionali che pongono elevati requisiti in materia di confidenzialità e impiego dei dati fiscali (art. 22 Convenzione dell’1.6.20116 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale [Convenzione sull’assistenza amministrativa];

6 RS 0.652.1