Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/8: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con ulteriori Stati e territori firmatari dell'Accordo SAI a partire dal 2018/ 2019. · 27 pagine

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Secondo la valutazione concernente lo scambio di informazioni su domanda del Forum globale, gli Emirati arabi uniti offrono un livello di confidenzialità in materia fiscale conforme allo standard internazionale («compliant»). La maggior parte delle convenzioni fiscali concluse dagli Emirati arabi uniti comprendono una clausola di confidenzialità corrispondente a quella del modello di convenzione dell’OCSE. Oltre a queste disposizioni, la Federal Law 11/2008 (Human Resources in Federal Government; art. 68, 81 e

83) contempla ulteriori prescrizioni sulla confidenzialità.

Accesso al mercato

Grazie alla forte crescita della loro economia, alla relativa stabilità politica ed economica e alle condizioni quadro favorevoli alla concorrenza, gli Emirati arabi uniti, e in particolare le zone di libero commercio al loro interno, svolgono per i fornitori svizzeri di servizi finanziari un ruolo significativo come punto di partenza da cui coprire i mercati del Vicino Oriente e i vicini mercati in crescita in Asia e Africa. Le piazze finanziarie degli Emirati arabi uniti fanno dunque parte dei mercati target strategici extraeuropei dei fornitori svizzeri di servizi finanziari e pertanto esiste un sostanziale interesse a conservare e migliorare l’accesso al mercato.

3.3 Ulteriori piazze finanziarie

Per il settore finanziario svizzero è fondamentale la creazione di un level playing field, ragion per cui l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con ulteriori piazze finanziarie è accolta favorevolmente. La scelta di un ulteriore territorio britannico d’oltremare (Montserrat), di due regioni autonome del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao), di singoli Stati dell’America centrale (Belize, Costa Rica), di altri Stati dell’area caraibica (Antigua e Barbuda, Grenada, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine) nonché di singoli Stati nell’area del Pacifico (Isole Cook, Isole Marshall) è motivata dal fatto che detti Stati e territori sono considerati piazze finanziarie importanti a livello settoriale o regionale in quanto presentano fattori attrattivi (sistemi di regolamentazione stabili ma flessibili e sistemi fiscali favorevoli). Molti di questi Stati sono esposti alla pressione internazionale dopo essere stati giudicati come paradisi fiscali dall’OCSE e dall’UE. Oggi si adoperano per adeguare le loro piazze finanziarie ai pertinenti standard internazionali. La maggior parte di loro ha comunicato al Forum globale la volontà di introdurre lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera.

Dal punto di vista del settore finanziario, l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con altre piazze finanziarie favorisce notevoli semplificazioni in relazione agli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione: conformemente alle raccomandazioni dell’OCSE e al fine di garantire un level playing field, ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del 23 novembre 201610 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali sono considerate Giurisdizioni partecipanti tutti gli Stati e i territori che si sono impegnati nei confronti del Forum globale ad attuare lo scambio automatico di informazioni. Conseguentemente, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione sono esentati dall’obbligo di identificare le persone che esercitano il controllo sugli enti di investimento amministrati professionalmente che sono residenti di una Giurisdizione partecipante e di controllare se le persone in questione devono essere oggetto di una dichiarazione. Poiché tali enti di investimento amministrati professionalmente che sono residenti ii una Giurisdizione partecipante sono considerati come istituti finanziari, devono procedere alle procedure di adeguata verifica e comunicazione per i conti finanziari secondo la norma internazionale e le loro leggi nazionali. L’art. 1 dell’OSAIn è una disposizione transitoria. Per continuare a beneficiare di queste semplificazioni, la conclusione di accordi SAI con questi Stati e territori è necessaria. ,

Nell’ottica del settore finanziario, la questione dell’accesso al mercato dei suddetti Stati e territori non è rilevante e pertanto non è affrontata nel presente progetto.

3.3.1 Montserrat

Creazione delle necessarie basi giuridiche in Montserrat

In seno all’OCSE e al Forum globale Montserrat si è dichiarata favorevole allo scambio automatico di informazioni e si è impegnata a introdurlo come early adopter dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017. Mediante una clausola di ampliamento, la Convenzione sull’assistenza amministrativa applicata

10 RS 653.11