Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/8: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con ulteriori Stati e territori firmatari dell'Accordo SAI a partire dal 2018/ 2019. · 27 pagine
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1 Situazione iniziale
1.1 Attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera
I presenti avamprogetti di decreti federali concernenti l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari ai fini fiscali con ulteriori Stati e territori che hanno firmato l’Accordo multilaterale del 29 ottobre 20141 tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA; Accordo SAI) completano il progetto concernente l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con un’altra serie di Stati e territori a partire dal 2018/2019, posto in consultazione il 1° dicembre 2016.2 Da allora la situazione iniziale e i presupposti per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni sono rimasti inalterati, pertanto è possibile rimandare al rapporto esplicativo del suddetto progetto.3
L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con ulteriori Stati e territori finora non contemplati dalla Svizzera si prefigge di soddisfare lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni (standard globale) e a ridurre i rischi per la piazza finanziaria svizzera, rafforzandone la competitività e l’integrità. Per garantire l’applicazione uniforme e corretta dello standard globale da parte di tutti gli Stati e i territori interessati4, il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale), affiliato all’OCSE, ha sviluppato una procedura per monitorare l’adempimento degli obblighi. In virtù della decisione presa dalla sua assemblea plenaria a Tbilisi all’inizio del mese di novembre 2016, il Forum globale ha stilato un elenco dei potenziali partner di tutti gli Stati e i territori che si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni. In questo contesto, il Forum globale ha redatto un elenco di tutti gli Stati che hanno dichiarato di essere interessati a introdurre lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera e lo ha recapitato al nostro Paese alla fine del mese di novembre 2016. Ne è emerso che numerosi Stati e territori interessati all’introduzione dello scambio automatico con la Svizzera né figurano nel progetto posto in consultazione il 1° dicembre 2016 né rientrano tra i Paesi con cui sarà attuato lo scambio automatico a partire dal 2017/2018.5 Occorre tenere conto di questi sviluppi avviando un’ulteriore procedura di consultazione per una nuova serie di Stati e territori. La Svizzera deve già giustificare sul piano internazionale il fatto che introdurrà lo scambio automatico di informazioni con molti Stati partner importanti soltanto nel 2018/2019, ovvero un anno dopo a quanto aveva dichiarato nel 2014 impegnandosi politicamente dinnanzi alla comunità internazionale. Non si deve dimenticare che l’attuazione effettiva dello scambio automatico di informazioni costituisce uno dei criteri utilizzati dal G20 per elaborare entro l’estate del 2017 un elenco degli Stati non cooperativi.
1.2 Ulteriori attivazioni bilaterali per il 2018/19
Il presente progetto completa l’elenco degli Stati e dei territori oggetto della procedura di consultazione avviata il 1° dicembre 2016 con cui si intende garantire che il Consiglio federale disponga delle opzioni di intervento necessarie. L’elenco degli ulteriori Stati e territori con cui la Svizzera intende introdurre lo scambio automatico di informazioni nell’ambito di questo progetto si basa sui criteri definiti dal Consiglio federale nei mandati di negoziazione dell’8 ottobre 2014. Oltre ai criteri stabiliti nello standard globale – ossia l’esistenza della legislazione di attuazione nazionale necessaria per lo scambio automatico di
1 RS 0.653.1
2 Il progetto concerne i seguenti Stati e territori: Argentina, Brasile, India, Messico, Sudafrica, Cile, Israele, Nuova Zelanda, Andorra, Isole Faroer, Groenlandia, Monaco, San Marino, Barbados, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Isole Cayman, Maurizio, Seychelles, Isole Turks e Caicos e Uruguay.
3 Per i dettagli relativi allo sviluppo e alle modalità di attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni dell’OCSE si rimanda al messaggio concernente l’approvazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e la sua attuazione (modifica della legge sull’assistenza amministrativa fiscale), FF 2015 4613, e il messaggio relativo all’approvazione dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari e alla sua attuazione (Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali), FF 2015 4467.
4 Il termine «Stati e territori interessati» si riferisce a tutti gli Stati e i territori che si sono impegnati nei confronti dell’OCSE e del Forum globale ad attuare lo scambio automatico di informazioni al più tardi a partire dal 2017/2018.
5 Lo scambio automatico di informazioni sarà introdotto a partire dal 2017, con un primo scambio dei dati nel 2018, con i seguenti Stati e territori: tutti i 28 Stati membri dell’UE, Gibilterra compresa, Australia, Islanda, Norvegia, Guernsey, Jersey, Isola di Man, Giappone, Canada e Repubblica di Corea.