Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/8: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con ulteriori Stati e territori firmatari dell'Accordo SAI a partire dal 2018/ 2019. · 27 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

sez. 5 Accordo SAI; art. 26 Modello di convenzione dell’OCSE). Tutti gli Stati hanno emanato prescrizioni specifiche nell’ambito della protezione dei dati fiscali, visto che in generale è riconosciuto che simili dati richiedono particolare protezione. In questo contesto, l’elenco dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), in cui figurano gli Stati che hanno un livello adeguato di protezione dei dati, funge unicamente da linea guida per stabilire se uno Stato offre garanzie per quanto concerne i dati scambiati sulla base della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Per questo motivo, il mancato ottenimento di una decisione di adeguatezza della Commissione europea non significa automaticamente che uno Stato non sia dotato dei dovuti meccanismi per una protezione dei dati efficace ai fini dello scambio automatico di informazioni. Inoltre la protezione dei dati in materia di scambio automatico di informazioni non è sostanzialmente diversa da quella prevista nell’ambito dello scambio di informazioni su domanda, seppur l’IFPDT consideri quest’ultima compatibile con la legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati.

Per i Paesi che non figurano nell’elenco pubblicato dall’IFPDT quali Stati con un’adeguata protezione dei dati (ad eccezione del Liechtenstein, gli Stati e i territori del presente progetto non sono contemplati nell’elenco dell’IFPDT), il DFF verifica se le disposizioni in materia di protezione dei dati soddisfano sufficientemente i requisiti per la trasmissione transfrontaliera di dati ai fini dello scambio automatico di informazioni. I risultati di tali accertamenti sono illustrati per ciascuno Stato e territorio nel terzo capitolo del presente rapporto. Oltre all’importanza di verificare l’esistenza di una legislazione in materia di protezione dei dati, occorre sottolineare che il trattamento e l’utilizzazione dei dati da parte delle autorità fiscali devono avvenire unicamente nel quadro normativo delineato dagli accordi internazionali sullo scambio automatico di informazioni. La protezione materiale dei dati è dunque principalmente garantita dalle norme del diritto fiscale.

In merito all’attuazione dello scambio automatico di informazioni in virtù dell’Accordo SAI va osservato che gli Stati membri dell’UE adottano una procedura analoga (la Svizzera si rifà alla legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati). Essi hanno incluso più volte gli Stati e i territori proposti dal presente progetto nei loro elenchi dei potenziali partner per lo scambio automatico di informazioni. Per l’attivazione dello scambio automatico di informazioni è irrilevante se uno Stato o un territorio non è oggetto di una decisione di adeguatezza della Commissione europea. In riferimento a questi Paesi, gli Stati membri dell’UE hanno dichiarato, nel quadro della procedura di notifica prevista dall’Accordo SAI, che determinati elementi fondamentali della protezione dei dati devono essere rispettati. Al momento, la Svizzera sta esaminando la possibilità di inoltrare simili notifiche.

2 Negoziati sulle dichiarazioni d’intenti

I colloqui sull’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni sulla base dell’Accordo SAI avvengono sotto forma di incontri di lavoro, corrispondenza tramite posta elettronica e teleconferenze tra i rappresentanti degli Stati e dei territori interessati da questo progetto e la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).

Sulla base della prassi attuale, il DFF cerca di concludere con i principali partner dichiarazioni d’intenti giuridicamente non vincolanti in materia di scambio automatico di informazioni. Strumenti di questo tipo hanno carattere politico e i relativi negoziati consentono di raccogliere informazioni supplementari sugli aspetti determinanti per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni, ad esempio sulla regolarizzazione del passato, sulla confidenzialità e sulla sicurezza dei dati o, se rilevante, sull’accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari. Né la legislazione svizzera sullo scambio automatico né lo standard globale prevedono la sottoscrizione di simili dichiarazioni d’intenti. La loro legittimità è data dalle condizioni politico-diplomatiche nelle relazioni bilaterali. Inoltre esse non sono soggette all’approvazione dell’Assemblea federale, ma possono essere concluse dal Consiglio federale nell’ambito delle proprie competenze generali di cura degli affari esteri conformemente all’articolo 184 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)8.

Con i principali Stati partner, oggetto del presente avamprogetto, devono essere negoziate dichiarazioni d’intenti giuridicamente non vincolanti, da concludere prima dell’approvazione del messaggio. In dette

7 RS 235.1

8 RS 101