Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/8: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con ulteriori Stati e territori firmatari dell'Accordo SAI a partire dal 2018/ 2019. · 27 pagine

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Confidenzialità e sicurezza dei dati nelle Isole Marshall

Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati nelle Isole Marshall. Conseguentemente ha imposto alle Isole Marshall un piano d’azione in cui sono prescritte misure vincolanti da attuare tempestivamente. Al momento quindi Ie Isole Marshall non soddisfano i requisiti per uno scambio di dati reciproco. Se entro il termine stabilito non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà momentaneamente effettuato su base non reciproca, il che significa che la Svizzera non fornirà nessun dato relativo ai conti alle Isole Marshall pur ottenendo informazioni da quest’ultimo (si veda il n. 1.2).

Le Isole Marshall non hanno concluso alcun IGA con gli Stati Uniti, pertanto non sono state sottoposte alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.

Nel quadro dell’esame dello scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha valutato il livello di confidenzialità in ambito fiscale nelle Isole Marshall ritenendolo parzialmente conforme («partially compliant») poiché, contrariamente al principio di specialità, le informazioni sulle imprese contenute nelle domande sono state trasmesse all’autorità di registrazione. Tutti gli accordi fiscali firmati dalle Isole Marshall contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell’OCSE. A complemento di queste disposizioni, l’Income Tax Act 1989 (§ 136) comprende altre prescrizioni sulla confidenzialità.

Nelle Isole Marshall la tutela della sfera privata è sancita nella costituzione. I contenuti rilevanti in materia di protezione dei dati si concretizzano nella prassi giudiziaria.

Regolarizzazione del passato nelle Isole Marshall

Attualmente le Isole Marshall non hanno un programma specifico di regolarizzazione basato sulla dichiarazione volontaria. L’eventuale regolarizzazione dei redditi e degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria.

4 Valutazione

Proponendo di ampliare la rete degli Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni, il presente progetto è in linea con la strategia del Consiglio federale, la quale mira ad attuare le prescrizioni internazionali in ambito di diritto fiscale, al fine di rafforzare la reputazione e l’integrità della piazza finanziaria svizzera nonché la sua competitività a livello internazionale. I recenti sviluppi in seno all’OCSE e al Forum globale mostrano che gli Stati e i territori – compresi centri finanziari come Regno Unito, Lussemburgo e Liechtenstein – che si sono impegnati ad applicare lo standard globale, ampliano speditamente la propria rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni. La Svizzera deve agire di conseguenza e ridurre il rischio di doversi giustificare nei confronti dell’OCSE e del G20.

Con l’avvio della procedura di consultazione che ha per oggetto nuovi potenziali Stati partner, il Consiglio federale garantisce che a tempo debito la Svizzera sarà in grado di attivare lo scambio automatico di informazioni con i Paesi e gli Stati partner che hanno dichiarato di essere interessati ad introdurre lo scambio automatico con il nostro Paese e che soddisfano i requisiti del relativo standard globale. In virtù di queste attivazioni bilaterali, nel 2019 sarà possibile un primo scambio di informazioni relative ai conti. Fino ad allora numerosi Stati e territori avranno già raccolto prime esperienze pratiche in materia. Inoltre, gli Stati e i territori che al momento della redazione del presente rapporto non soddisfano ancora tutti i requisiti dello standard globale avranno adottato le misure necessarie e queste saranno state convalidate dal Forum globale. In caso di approvazione da parte del Parlamento, il Consiglio federale potrà provvedere alle eventuali notificazioni in merito all’attuale stato di attuazione dello standard globale. Qualora il Consiglio federale giunga alla conclusione che uno Stato partner o un territorio non soddisfi i requisiti dello scambio automatico di informazioni su base reciproca, ha comunque la possibilità – prima del primo scambio di dati previsto per settembre 2019 – di cancellarlo dalla notifica che la Svizzera deve inoltrare all’Organo di coordinamento dell’Accordo SAI, anche dopo che il Parlamento ha approvato il rispettivo decreto federale. Tale procedura potrebbe essere adottata ad esempio nel caso in cui uno