Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/8: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con ulteriori Stati e territori firmatari dell'Accordo SAI a partire dal 2018/ 2019. · 27 pagine
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Stato non abbia raccolto alcuna informazione relativa ai conti nel periodo convenuto e dunque non sarebbe in grado di garantire la reciprocità prescritta dallo standard11.
Qualora uno Stato partner disponga di un quadro giuridico adeguato, ma al momento dello scambio di dati non offra o non offra più le garanzie necessarie in materia di confidenzialità (ad es. a seguito della mancanza di un monitoraggio efficace delle raccomandazioni formulate dal Forum globale), in ottemperanza allo standard globale, lo scambio di dati avviene su base non reciproca fino a quando lo Stato partner avrà attuato le misure necessarie. In tal caso la Svizzera ottiene informazioni da questo Stato senza doverne trasmettere a sua volta (cfr. n 1.2).
5 Commento agli articoli dei decreti federali
I decreti federali del presente progetto contemplano le disposizioni illustrate di seguito.
Art. 1
Con il presente articolo l’Assemblea federale autorizza il Consiglio federale a comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’Accordo SAI che gli Stati e territori del presente progetto devono figurare nell’elenco dei Paesi con i quali la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni (cpv. 1). L’Assemblea federale delega inoltre al Consiglio federale la competenza di fissare la data a partire dalla quale le informazioni devono essere scambiate (cpv. 2). Questo approccio corrisponde a quello praticato in relazione alla messa in vigore delle leggi federali.
Art. 2
L’atto che autorizza il Consiglio federale a iscrivere uno Stato nell’elenco degli Stati con cui la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni non stabilisce norme di diritto e deve quindi essere redatto sotto forma di decreto federale e non di legge (art. 163 cpv. 2 Cost.).
Conformemente all’articolo 39 LSAI, l’Assemblea federale approva mediante decreto federale semplice l’inclusione di uno Stato nell’elenco dell’OCSE secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f Accordo SAI, ovvero non sottostà a referendum facoltativo.
6 Ripercussioni finanziarie, organizzative e sull’effettivo del personale
Si fa riferimento a quanto illustrato in merito nel rapporto esplicativo concernente il progetto per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con un’altra serie di Stati e territori a partire dal 2018/2019.
7 Coordinamento dell’attuazione con i relativi responsabili
Si fa riferimento a quanto illustrato in merito nel rapporto esplicativo concernente il progetto per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con un’altra serie di Stati e territori a partire dal 2018/2019.
8 Tempo necessario per l’attuazione a livello cantonale
Si fa riferimento a quanto illustrato in merito nel rapporto esplicativo concernente il progetto per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con un’altra serie di Stati e territori a partire dal 2018/2019.
11 Va inoltre osservato che la sezione 3 dell’Accordo SAI prevede che l’obbligo di scambiare informazioni per un anno civile si applica unicamente se gli Stati e i territori interessati sono dotati di una legislazione che prevede la trasmissione di informazioni per tale anno civile conforme alle prescrizioni dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni.