Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/8: Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con ulteriori Stati e territori firmatari dell'Accordo SAI a partire dal 2018/ 2019. · 27 pagine
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9 Ripercussioni economiche
Si fa riferimento a quanto illustrato in merito nel rapporto esplicativo concernente il progetto per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con un’altra serie di Stati e territori a partire dal 2018/2019.
10 Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto è in linea con l’indirizzo politico 1 «La Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità» e in particolare all’obiettivo 2 «La Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività» contenuti nel messaggio del 27 gennaio 2016 del Consiglio federale sul programma di legislatura 2015–2019.
11 Aspetti giuridici
11.1 Costituzionalità
In ragione della loro natura politica e programmatica, le dichiarazioni d’intenti costituiscono degli strumenti internazionali giuridicamente non vincolanti che non devono sottostare all’approvazione dell’Assemblea federale ai sensi dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. e possono essere conclusi dal Consiglio federale nel quadro della sua competenza generale di gestione degli affari esteri secondo l’articolo 184 capoverso 1 Cost..
Per contro, gli avamprogetti di decreto federale che autorizzano il Consiglio federale a comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento che i Paesi interessati dal presente progetto devono figurare nell’elenco degli Stati e territori con cui la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea federale (art. 163 cpv. 2 Cost.). Gli avamprogetti di decreto federale si fondano sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza negli affari esteri.
11.2 Conformità con il diritto internazionale
Con diversi Stati partner citati nel presente progetto la Svizzera ha già concluso convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) o accordi sullo scambio di informazioni in ambito fiscale (TIEA). Le CDI sono accomunate dal fatto di limitare i diritti di imposizione della Svizzera e dei suoi Stati partner allo scopo di evitare le doppie imposizioni. Di regola esse contengono anche una clausola concernente lo scambio di informazioni su domanda. Anche i TIEA prevedono una disposizione sullo scambio di informazioni su domanda in materia fiscale.
Stato Tipo di accordo In vigore dal
Cina CDI 15 novembre 2014
Indonesia CDI 24 ottobre 1989
Russia CDI 9 novembre 2012
Liechtenstein CDI 22 dicembre 2016
Colombia CDI 11 settembre 2011
Malaysia CDI 8 gennaio 1976
Emirati arabi uniti CDI 21 ottobre 2012
Montserrat CDI 23 febbraio 19551
Belize CDI 23 febbraio 19551
TIEA 10 agosto 2015
Antigua e Barbuda CDI 23 febbraio 19551
Grenada CDI 23 febbraio 19551
TIEA 19 maggio 2015
Saint Kitts e Nevis CDI 23 febbraio 19551
Santa Lucia CDI 23 febbraio 19551
Saint Vincent e Grenadine CDI 23 febbraio 19551