Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 24 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il disegno di decreto federale si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri.
L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost. l’Assemblea federale approva i trattati internazionali.
6.2 Forma dell’atto
6.2.1 Forma del decreto
In base all’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali
sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e
indenunciabili (n. 1), se prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) o se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3).
La Convenzione dell’UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo è di durata indeterminata, ma può essere denunciata in qualsiasi momento (art. 32). Essa non implica l’adesione a un’organizzazione internazionale.
Resta da stabilire se comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se la sua attuazione richiede l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200224 sul Parlamento,
contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o
determinano competenze. Per «disposizioni importanti che contengono norme di diritto» s’intendono quelle che, alla luce dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., nel diritto interno devono essere emanate sotto forma di legge formale.
La Convenzione contiene disposizioni definibili importanti ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., dal momento che la loro attuazione in Svizzera deve avvenire o è già avvenuta nell’ambito di un quadro legislativo formale. L’adesione alla
convenzione richiede inoltre la modifica del diritto vigente, in particolare della LTBC e della legge sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.
Per questi motivi, il decreto di approvazione sottostà a referendum facoltativo per i trattati internazionali ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.
6.2.2 Forma dei testi di attuazione
Ai sensi dell’articolo 141a Cost., le modifiche costituzionali o di legge necessarie all’attuazione di un trattato internazionale che sottostà a referendum possono essere incluse nel decreto di approvazione. Le modifiche proposte della legge sul
24 RS 171.10