Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 24 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

3.2.2 La normativa proposta

Proponiamo di inserire un nuovo titolo (VIa) nella legge sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera e di fissare all’articolo 124a le necessarie norme di

comportamento.

Agli equipaggi e ai passeggeri di navi svizzere è vietato pregiudicare o danneggiare il patrimonio culturale subacqueo. È quindi loro imposto l’obbligo di comunicare al capitano eventuali scoperte del patrimonio culturale subacqueo o l’intenzione di effettuare interventi sullo stesso. Il capitano inoltra la comunicazione all’Ufficio svizzero della navigazione marittima di Basilea, che costituisce l’autorità di

riferimento per tutte le navi battenti bandiera svizzera, il quale trasmette poi le comunicazioni ricevute all’Ufficio federale della cultura.

Al titolo VIII «Disposizioni penali e disciplinari» si inserisce un nuovo capo (IIIa) con l’articolo 151a, relativo alle sanzioni in caso di pregiudizio e danneggiamento del patrimonio culturale subacqueo.

Avvenuta la ratifica del Parlamento, questi nuovi obblighi dovranno essere inseriti anche nell’ordinanza del 15 marzo 197114 sugli yacht.

3.2.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

La soluzione proposta si inserisce in un contesto operativo e istituzionale collaudato e può essere messa in pratica senza problemi.

3.2.4 Commento ai singoli articoli della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

Titolo VIa Patrimonio culturale subacqueo

Articolo 124a

Come illustrato al numero 3.2.2, questa disposizione impone norme di

comportamento specifiche nei riguardi del patrimonio culturale subacqueo agli equipaggi e ai passeggeri delle navi battenti bandiera svizzera.

Per pregiudizio e danneggiamento del patrimonio culturale subacqueo si intendono in particolare anche rapina e saccheggio. In caso di infrazioni all’articolo 124a capoverso 1 sono previste sanzioni all’articolo 151a (cfr. sotto) di nuova

introduzione. Per infrazioni all’obbligo di comunicazione è possibile far valere l’articolo 149 vigente.

14 RS 747.321.7