Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 24 pagine
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patrimonio culturale presente nei mari del mondo, la Svizzera deve assicurare che le imbarcazioni battenti bandiera svizzera non pregiudichino e segnalino eventuali ritrovamenti. Ciò richiede una modifica della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.
All’interno del proprio territorio, la Svizzera è inoltre tenuta a impedire il
commercio di oggetti acquisiti in violazione delle disposizioni della Convenzione. Tale obbligo può essere adempiuto mediante una modifica della legge sul
trasferimento dei beni culturali.
In veste di Stato contraente, la Svizzera garantisce che il patrimonio culturale subacqueo situato nelle proprie acque interne sia gestito in maniera responsabile e con cautela. Ciò non implica una necessità d’intervento immediata per la Svizzera, poiché i reperti archeologici sommersi in territorio nazionale sono già
sufficientemente tutelati dalla legislazione federale e cantonale in vigore.
Quale Stato contraente, la Svizzera s’impegna altresì a condividere le informazioni relative al patrimonio culturale subacqueo con gli altri Stati contraenti e con l’UNESCO, a sensibilizzare il pubblico rispetto al valore di tale patrimonio e, nei limiti delle sue possibilità, a promuovere una formazione specializzata in materia di archeologia subacquea.
Il saccheggio di siti del patrimonio culturale subacqueo e il commercio dei relativi beni sono in crescita. La Convenzione combatte fermamente questi fenomeni. Con un’adesione, la Svizzera rafforzerebbe il proprio impegno contro il trasferimento illegale di beni culturali e sosterrebbe la comunità internazionale nella lotta contro le organizzazioni criminali dimostrando di non essere una piattaforma per
commerci illegali.