Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 24 pagine
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Articolo 20 Sensibilizzazione del pubblico
Gli Stati contraenti sono tenuti a sensibilizzare il pubblico rispetto al valore e all’interesse del patrimonio culturale subacqueo nonché all’importanza della sua protezione.
Articolo 21 Formazione in materia di archeologia subacquea
La Svizzera, che ha già sviluppato sofisticate procedure e tecniche per il recupero e la conservazione del patrimonio culturale subacqueo, è pronta a condividere queste conoscenze con altri Stati.
Articoli 22–25 Attuazione e aspetti organizzativi
In virtù dell’articolo 22, gli Stati contraenti devono dotarsi di autorità competenti per l’attuazione della Convenzione. Con i servizi competenti dell’Ufficio federale della cultura da un lato e i servizi cantonali di archeologia dall’altro, la Svizzera dispone già dei necessari organismi. L’inventariazione del patrimonio culturale subacqueo recuperato o sommerso presente nelle acque interne, prevista dall’articolo 22 della Convenzione, è condotta nel quadro della legislazione vigente della Confederazione e dei Cantoni.
L’articolo 23 disciplina gli aspetti organizzativi in seno all’UNESCO. Il Consiglio consultivo scientifico e tecnico (Scientific and Technical Advisory Board, STAB) istituito dalla Conferenza degli Stati contraenti, che assiste questi ultimi
nell’attuazione della Convenzione, comprende attualmente dodici esperti eletti dalla stessa Conferenza.
L’articolo 25 prevede un meccanismo per la soluzione pacifica delle controversie che potrebbero sorgere tra gli Stati contraenti in merito all’interpretazione o
all’applicazione della Convenzione.
Articoli 26–35 Disposizioni finali
Le disposizioni finali coincidono sostanzialmente con il modello adottato per altri accordi e convenzioni dell’UNESCO e pertanto non richiedono ulteriori spiegazioni.
L’articolo 26 prevede che gli Stati membri dell’UNESCO depositino lo strumento di ratifica presso il Direttore generale dell’UNESCO. Nella Convenzione non è prevista una precedente sottoscrizione. Depositando lo strumento di ratifica gli Stati membri diventano perciò direttamente Stati contraenti della Convenzione, senza precedente sottoscrizione.
Gli articoli 28 e 29 accordano agli Stati contraenti limitate possibilità di adeguare il campo di applicazione della Convenzione.
L’articolo 28 prevede la possibilità, per ciascuno Stato contraente, di rilasciare una dichiarazione esplicita che estende alle proprie acque interne l’applicazione delle Regole concernenti gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo contenute nell’Allegato della Convenzione.