Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 24 pagine
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Tali Regole sono parte integrante della Convenzione, come stabilito espressamente dall’articolo 33. Esse riguardano la gestione pratica del patrimonio culturale
subacqueo, definiscono gli standard minimi nel campo dell’archeologia subacquea attualmente riconosciuti a livello internazionale, disciplinano la progettazione, il finanziamento e lo svolgimento dei lavori, le relative competenze necessarie e stabiliscono direttive in materia di salvaguardia, conservazione e documentazione10. Inoltre costituiscono la base tecnico-scientifica per gli interventi indispensabili su elementi del patrimonio culturale subacqueo e per la cooperazione internazionale sancita dalla Convenzione.
Proponiamo di rilasciare una dichiarazione conformemente all’articolo 28, vale a dire di estendere l’applicabilità delle Regole anche alle acque interne svizzere. Le Regole sono una parte cruciale della Convenzione riconosciuta dagli specialisti del settore: è opportuno osservarle non solo relativamente ai mari, ma anche nell’ambito delle acque interne. Dalle Regole non deriva la necessità di ulteriori interventi da parte svizzera. L’archeologia subacquea svizzera, che vanta vaste competenze riconosciute a livello internazionale, già oggi opera nel rispetto di queste Regole, che lasciano i necessari margini di manovra alle autorità e agli specialisti. Qualora i Cantoni, in linea di principio responsabili per le attività archeologiche, dovessero sentire l’esigenza di emanare nuove disposizioni al fine di precisare le Regole, essi hanno la possibilità di farlo.
In base all’articolo 29, uno Stato che intende aderire alla Convenzione può escludere determinate parti del proprio territorio – e specialmente delle sue acque interne – dal campo d’applicazione della stessa mediante una corrispondente dichiarazione al momento dell’adesione, indicandone le ragioni. Poiché la Svizzera già oggi adempie alle direttive della Convenzione per quanto riguarda il patrimonio culturale
subacqueo presente sul suo territorio, essa non ha motivi per non applicare la Convenzione alle proprie acque interne.
L’articolo 32 stabilisce le procedure per la denuncia della Convenzione, un diritto garantito a tutti gli Stati contraenti.
3 Presentazione degli atti normativi di attuazione
3.1 Legge sul trasferimento dei beni culturali
3.1.1 Punti essenziali
Gli articoli 14–16 impongono agli Stati contraenti di adottare misure legislative contro lo sfruttamento commerciale di elementi del patrimonio culturale subacqueo recuperati in violazione delle disposizioni della Convenzione. Tale orientamento coincide con quello della Convenzione UNESCO del 197011, a cui la Svizzera ha aderito nel 2004, e di portata più ampia.
10L’UNESCO ha elaborato un approfondito manuale relativo alle Regole:
http://www.unesco.org/culture/fr/underwater/pdf/UCH-Manual.pdf (consultato il 13.9.2017).