Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 24 pagine

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Occorre sottolineare che, relativamente al patrimonio culturale subacqueo presente sul territorio nazionale, la Svizzera adempie già a tali condizioni della Convenzione con l’articolo 724 CC e con le legislazioni cantonali.

Per il patrimonio culturale sommerso e recuperato nei mari, appare opportuno adottare le regole e i meccanismi della legge federale del 20 giugno 200312 sul trasferimento dei beni culturali, mediante la quale la Svizzera ha messo in atto la Convenzione UNESCO del 1970.

3.1.2 La normativa proposta

Per estendere il campo d’applicazione della legge sul trasferimento dei beni culturali al patrimonio culturale subacqueo, quest’ultima deve essere modificata in due punti:

- nell’ingresso occorre menzionare che la legge è emanata anche in applicazione

della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;

- l’articolo 2 capoverso 1 definisce il concetto di bene culturale; tale definizione

deve essere estesa agli elementi del patrimonio culturale subacqueo ai sensi della Convenzione, in modo da includerli nel campo d’applicazione della legge.

3.1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

La soluzione proposta ha il vantaggio che l’attuazione della Convenzione

avverrebbe all’interno di un quadro normativo già esistente e sperimentato con successo. La legge sul trasferimento dei beni culturali contiene tutte le disposizioni necessarie e prevede gli strumenti per combattere lo sfruttamento commerciale dei beni culturali rubati e saccheggiati. Contestualmente all’emanazione della legge sul trasferimento dei beni culturali sono anche state create le strutture per la sua messa in atto. L’esperienza da allora accumulata dalle autorità competenti si rivelerà utile anche per l’applicazione della Convenzione.

3.1.4 Commento ai singoli articoli della legge sul trasferimento dei beni culturali

Articolo 1 Ingresso

Con la modifica prevista, nell’ingresso si stabilisce che la legge è emanata anche in applicazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo.

Articolo 2 Definizioni

Nella definizione di «bene culturale» viene incluso anche il patrimonio culturale subacqueo ai sensi della Convenzione. Con questa modifica, il campo

d’applicazione della legge viene esteso a tale patrimonio.

12 RS 444.1