Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 24 pagine
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dell’affermazione di standard internazionali e della cooperazione multilaterale. La Svizzera sostiene attivamente la politica di tutela del patrimonio culturale perseguita dall’UNESCO, di cui ha finora sottoscritto tutte le Convenzioni in materia. Per giunta collabora all’attuazione dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile,
adottata dall’ONU nel 2015. L’obiettivo 11.4 dell’Agenda prevede di potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo. Una ratifica della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo darebbe seguito in maniera coerente a questa politica e sarebbe in linea con gli obiettivi di politica estera del Consiglio federale.
Il saccheggio di siti del patrimonio culturale subacqueo e il commercio dei relativi reperti sono in crescita. La Convenzione combatte fermamente questi fenomeni. Con un’adesione, la Svizzera rafforzerebbe il proprio impegno contro il trasferimento illegale di beni culturali e sosterrebbe la comunità internazionale nella sua lotta contro le organizzazioni criminali dimostrando di non essere una piattaforma per commerci illegali.
1.6 Versioni linguistiche della Convenzione
La Convenzione è redatta in sei versioni linguistiche facenti parimenti fede, ossia in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo (art. 35).
2 Commento ai singoli articoli della Convenzione
Preambolo
Il preambolo ricorda le ragioni all’origine della Convenzione. Il patrimonio culturale subacqueo è parte integrante del patrimonio culturale dell’umanità. La sua
sopravvivenza è minacciata da un lato da interventi inadeguati nell’ambito di attività lecite, e dall’altro da saccheggi finalizzati alla rivendita dei reperti. La Convenzione intende gettare le basi affinché gli Stati, le organizzazioni internazionali, le
istituzioni scientifiche, le autorità competenti e il pubblico si impegnino a proteggere e a gestire con cura tale patrimonio.
Articolo 1 Definizioni
L’articolo 1 contiene varie definizioni terminologiche. Assume un’importanza centrale il concetto di «patrimonio culturale subacqueo». Quest’ultimo è inteso in senso molto ampio: include infatti «tutte le tracce di esistenza umana che presentano un carattere culturale, storico o archeologico e che sono sommerse […] da almeno 100 anni». Gli oggetti che rientrano in questa definizione fanno parte del patrimonio culturale subacqueo, indipendentemente da criteri materiali o estetici. Si tratta di reperti di qualsiasi tipo, e in particolare di siti, costruzioni, oggetti, resti umani, navi,