Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 24 pagine

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Stati membri: per le aree marine non soggette alla sovranità nazionale non è offerta alcuna protezione. La Convenzione sulla protezione del

patrimonio culturale subacqueo, da questo punto di vista, costituisce un complemento indispensabile istituendo un meccanismo di protezione anche per il patrimonio culturale subacqueo situato al di fuori della giurisdizione degli Stati.

– La Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 198228 sul diritto del

mare, benché volta in primo luogo a disciplinare e delimitare i diritti giurisdizionali sui mari e a garantire il loro libero utilizzo, persegue anche scopi legati alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali. Essa contiene due disposizioni specifiche sul patrimonio culturale subacqueo. L’articolo 149 stabilisce che tutti i reperti di natura archeologica e storica rinvenuti nell’Area (ossia in alto mare) vanno conservati o ceduti nell’interesse di tutta l’Umanità. L’articolo 303 obbliga invece gli Stati contraenti a tutelare gli oggetti di carattere archeologico e storico scoperti in mare. Entrambe le disposizioni lasciano però ampi margini di autonomia agli Stati contraenti per quanto riguarda la loro attuazione; la loro efficacia è dubbia29. Questa lacuna è colmata dalla Convenzione sul patrimonio culturale subacqueo, che riprende gli obblighi generici della Convenzione sul diritto del mare concretizzandoli mediante un ampio ventaglio di strumenti che

garantiscono una protezione efficace del patrimonio culturale.

Nel complesso, nella Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale

subacqueo non si ravvisano elementi che possano metterne in dubbio la

compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera.

28 RS 0.747.305.15

29 L’art. 303 par. 3 può addirittura essere interpretato in un modo lesivo per il patrimonio culturale subacqueo. Sono infatti fatte salve le disposizioni sul recupero dei relitti, disposizioni che, se interpretate in senso lato, consentono alle persone che recuperano un relitto di appropriarsene interamente o in parte.