Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 24 pagine

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La definizione di «Stati contraenti» nel capoverso 3 deve rimanere invariata, ovvero non va estesa agli Stati che hanno aderito alla Convenzione. Nella legge sul

trasferimento dei beni culturali tale definizione assume infatti una funzione

restrittiva: essa garantisce che solo gli Stati già membri della Convenzione

UNESCO del 1970 possano concludere trattati bilaterali con la Svizzera secondo l’articolo 7 della legge sul trasferimento dei beni culturali e beneficiare degli aiuti finanziari di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettere b e c della stessa legge. Occorre mantenere questa restrizione per impedire che degli Stati che hanno aderito alla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, ma non alla Convenzione UNESCO 1970, possano rientrare nel campo d’applicazione degli articoli 7 e 14 della legge sul trasferimento dei beni culturali. Poiché quasi tutti gli Stati che aderiscono alla Convenzione sono pure membri della Convenzione UNESCO 1970, tale restrizione ha tuttavia effetti pratici pressoché nulli.

Articolo 16 Obblighi di diligenza

Tale disposizione rimane invariata. Va sottolineato che anche gli elementi del patrimonio culturale subacqueo recuperati illecitamente rientrano tra i beni culturali «rinvenuti con scavi illeciti».

Articolo 33 Irretroattività

L’irretroattività vale anche per la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo. Solo gli acquisti di elementi del patrimonio culturale subacqueo effettuati dopo l’entrata in vigore dell’adesione svizzera alla Convenzione saranno pertanto soggetti alla legge sul trasferimento dei beni culturali.

3.2 Legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

3.2.1 Punti essenziali

In base agli articoli 7–12 e 16 della Convenzione, gli Stati membri devono imporre determinati obblighi in materia di notifica e di astensione da interventi sul

patrimonio culturale subacqueo alle navi battenti la loro bandiera e vietare a queste ultime di pregiudicare il patrimonio culturale subacqueo. Per la Svizzera tali aspetti vanno disciplinati nella legge federale del 23 settembre 195313 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.

13 RS 747.30