Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 24 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali della Convenzione

1.1 Situazione iniziale

Una parte considerevole del patrimonio culturale dell’umanità si trova sotto la superficie dell’acqua. In Svizzera rientrano in questa categoria da un lato gli

insediamenti palafitticoli del Neolitico e dell’Età del bronzo, inseriti dal 2011 nel Patrimonio mondiale dell’UNESCO «Siti palafitticoli preistorici nell’arco alpino», e dall’altro numerosi altri siti in laghi, fiumi, sorgenti e paludi che celano abitati preistorici, romani, medievali e di epoca moderna, reperti di natura religiosa,

impianti portuali, ponti, barche, navi e molto altro. Nei mari del mondo, si stima l’esistenza di circa 3 milioni di siti1.

Il patrimonio culturale sommerso è un bene prezioso, che riflette secoli se non addirittura millenni di storia dell’umanità. Il fatto che i reperti siano immersi nell’acqua può ripercuotersi positivamente sul loro stato di conservazione: in particolare i materiali organici come i tessili e il legno si deteriorano molto meno che sulla terraferma.

Oggi però la sopravvivenza e l’integrità del patrimonio culturale subacqueo sono sempre più minacciate dall’aumento costante dello sfruttamento economico delle aree litoranee e delle acque. Il progresso tecnologico ha inoltre facilitato

enormemente la localizzazione e il recupero di reperti preziosi situati sott’acqua.

Anche le gravi lacune nella protezione giuridica rappresentano un pericolo per le vestigia conservate nei mari del mondo. Visto che la giurisdizione statale sulle acque è limitata al di là del mare territoriale e del tutto assente in alto mare, manca

un’autorità sovrana in grado di imporre una protezione. Per le aree marine in prossimità delle coste soggette alla sovranità (graduata) degli Stati litoranei spesso non esiste una legislazione nazionale in grado di offrire una sufficiente tutela.

Date queste circostanze, solo un accordo internazionale vincolante per gli Stati può garantire una protezione efficace del patrimonio culturale subacqueo da pregiudizi, distruzioni e saccheggi. Un tale accordo deve in particolare obbligare gli Stati membri a vietare alle navi sotto la loro bandiera e ai propri cittadini di pregiudicare tale patrimonio. L’UNESCO ha elaborato una siffatta Convenzione, poi conclusa il 2 novembre 2001 ed entrata in vigore il 2 gennaio 2009 per gli Stati che vi avevano fino ad allora aderito. Con il presente rapporto esplicativo vi chiediamo di approvare l’adesione della Svizzera alla suddetta Convenzione.

1.2 Svolgimento dei negoziati

Già da lungo tempo la protezione del patrimonio archeologico subacqueo figura tra gli obiettivi delle Nazioni Unite. Nel 1956 l’UNESCO emanò una raccomandazione («London Convention») che definiva i principi internazionali da applicare in materia di scavi archeologici, principi che si estendevano a tutto il territorio degli Stati membri, incluse le acque costiere e le acque interne. Negli anni Settanta e Ottanta anche il Consiglio d’Europa si adoperò per rafforzare la protezione del patrimonio

1 Dati non ufficiali del Segretariato generale dell’UNESCO.