Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 24 pagine
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Capo IIIa Pregiudizio e danneggiamento del patrimonio culturale subacqueo
Articolo 151a
L’articolo 151a mette in atto gli articoli 16 e 17 della Convenzione punendo il pregiudizio e il danneggiamento intenzionali del patrimonio culturale subacqueo.
Tali pene sono comminate a tutte le persone che operano a partire da una nave svizzera, e quindi non valgono solo per i capitani e la gente di mare. La precisazione «senza averne il diritto» indica che ci possono essere situazioni – all’ordine del giorno nell’ambito dell’archeologia – in cui il danneggiamento o addirittura la distruzione del patrimonio culturale subacqueo sono autorizzati e non costituiscono reato, come ad esempio nel caso della realizzazione di un nuovo impianto che riveste un interesse preponderante.
4 Ripercussioni della Convenzione e dei testi di attuazione
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Con le modifiche alla legge sul trasferimento dei beni culturali e alla legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera, le basi istituzionali e giuridiche e gli strumenti di attuazione a livello federale rispondono alle disposizioni la Convenzione. La sua applicazione concreta comporterà verosimilmente oneri aggiuntivi molto limitati per l’Ufficio federale della cultura, e maggiori trasferimenti di informazioni per l’Ufficio svizzero della navigazione marittima. I nuovi compiti possono essere svolti con le risorse attualmente disponibili.
Dallo scambio istituzionalizzato nel quadro della Convenzione è lecito attendersi importanti impulsi per la ricerca, le misure di conservazione e il coordinamento in Svizzera. Sul piano nazionale, una ratifica potrebbe inoltre favorire la
sensibilizzazione di un vasto pubblico in merito alla vulnerabilità dei beni culturali sommersi e alla loro importanza per la società odierna. La Convenzione consente in tal modo di combattere i saccheggi, che anche in Svizzera costituiscono una
minaccia sempre crescente per i siti archeologici.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
Per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna, la
Convenzione non comporta la necessità di legiferare e non richiede risorse
aggiuntive. Essa può essere attuata nel quadro delle attività correnti e, a seconda delle possibilità, a livello locale.
Ai Cantoni, la Convenzione consente inoltre di concludere accordi bilaterali o multilaterali a livello regionale riguardanti la gestione del patrimonio culturale