Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 24 pagine
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Articolo 6 Accordi bilaterali, regionali o altri accordi multilaterali
Gli Stati contraenti sono espressamente incoraggiati a concludere accordi bilaterali, regionali o altri accordi multilaterali oppure a migliorare gli accordi esistenti al fine di garantire la protezione del patrimonio culturale subacqueo. Tutti questi accordi non devono però indebolire il livello di protezione garantito dalla Convenzione e il suo carattere universale.
Premesse agli articoli 7–12
Gli Stati esercitano una sovranità limitata sui mari. I relativi diritti, spettanti ai Paesi litoranei, sono graduati in base alla distanza dell’area marina dalla costa. Il diritto del mare, e in particolare la relativa Convenzione delle Nazioni Unite, definisce le diverse zone (mare territoriale, zona contigua, zona economica esclusiva,
piattaforma continentale, Area o alto mare). Nessuno Stato dispone di diritti di sovranità sull’Area (cfr. a questo proposito il messaggio del 14 maggio 20085 concernente la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare). Con gli articoli 149 e 303, la Convenzione sul diritto del mare prevede esplicitamente la tutela del patrimonio culturale subacqueo e l’obbligo per gli Stati contraenti di cooperare a questo fine. La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo precisa tali disposizioni e ne regolamenta l’attuazione. Essa differenzia i diritti e i doveri degli Stati in base ai diversi gradi di sovranità sulle aree marine citate in precedenza.
Quale Paese privo di sbocchi sul mare, la Svizzera per principio non può vantare diritti giurisdizionali sul mare. Le disposizioni della Convenzione inerenti alle aree marine che ricadono sotto la sovranità (graduata) degli Stati costieri in pratica hanno una rilevanza minima per la Svizzera (fatta salva un’eventuale assunzione del ruolo di Stato coordinatore; cfr. art. 10 e 12). Fondamentalmente diversa è la situazione per quanto riguarda la cosiddetta Area (alto mare): quest’ultima appartiene a tutti, nessuno Stato vi esercita diritti giurisdizionali (territoriali). Al suo interno, a uno Stato incombono competenze solo limitatamente ai propri cittadini e alle navi e agli aeromobili battenti la propria bandiera. Nella misura in cui la Convenzione stabilisce delle regole per l’Area, esse valgono per tutti gli Stati contraenti (anche per quelli privi di litorale).
Articolo 7 Patrimonio culturale subacqueo nelle acque interne, nelle acque
arcipelagiche e nel mare territoriale
Spetta esclusivamente agli Stati litoranei regolamentare e autorizzare gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo presente nelle loro acque interne e nel loro mare territoriale. Ad ogni modo, gli Stati contraenti devono comunque disporre che in queste aree siano applicate le Regole stabilite nell’allegato della Convenzione.
Articolo 8 Patrimonio culturale subacqueo nella zona contigua
Gli Stati costieri hanno la facoltà di regolamentare e autorizzare gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo presente nella loro zona contigua, fatti salvi gli
5 FF 2008 3487, in particolare pagg. 3495-3498.