Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 24 pagine

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aeromobili e altri veicoli con il loro carico, sempre unitamente al loro contesto archeologico e naturale.

Articolo 2 Obiettivi e principi generali

La Convenzione mira a rafforzare la protezione del patrimonio culturale subacqueo.

A tal fine sono fondamentali in particolare due principi:

- nei limiti del possibile, i reperti vanno sempre conservati in situ, vale a dire nel

luogo in cui sono stati ritrovati;

- il patrimonio culturale subacqueo non deve essere oggetto di alcuno

sfruttamento commerciale.

L’articolo 2 impone inoltre agli Stati contraenti di provvedere affinché tutti i resti umani sommersi siano trattati con il dovuto rispetto e di consentire un accesso responsabile del pubblico al patrimonio culturale subacqueo.

Articolo 3 Relazione fra la presente Convenzione e la Convenzione delle

Nazioni Unite sul diritto del mare

La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo e la

Convenzione sul diritto del mare sono indipendenti tra loro. Ognuno dei due accordi vale esclusivamente per gli Stati che vi hanno aderito. Da fine maggio 2009 la Svizzera è uno Stato contraente della Convenzione sul diritto del mare.

La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo è interpretata e applicata in totale conformità con la Convenzione sul diritto del mare, e fa

esplicitamente riferimento alle delimitazioni delle diverse aree marine previste da quest’ultima (acque interne, mare territoriale, zona contigua, zona economica esclusiva, Area, ecc.).

Articolo 4 Relazione con le norme concernenti il salvataggio e i ritrovamenti

In linea di principio, l’acquisizione di proprietà prevista dalle norme concernenti il salvataggio e i ritrovamenti non è applicabile agli elementi del patrimonio culturale subacqueo.

Articolo 5 Attività aventi un impatto fortuito sul patrimonio culturale

subacqueo

La maggior parte delle attività che interessano le acque hanno finalità che non riguardano direttamente il patrimonio culturale (p. es. la costruzione o

l’ingrandimento di un porto), ma possono comunque pregiudicare quest’ultimo. L’articolo 5 impone agli Stati di limitare per quanto possibile qualsiasi incidenza negativa sul patrimonio culturale.