Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 24 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

Per attuare la Convenzione anche per il patrimonio culturale sommerso nei mari proponiamo una modifica della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera allo scopo di garantire che nessuna nave svizzera pregiudichi o danneggi il patrimonio culturale subacqueo. La regolamentazione si applica sia all’equipaggio, sia ai capitani di tutte le navi battenti bandiera svizzera, inclusi navi da diporto e piccoli natanti.

Si rinuncia a un’ulteriore estensione della punibilità alle persone di cittadinanza svizzera su territori o navi esteri, a cui si applica il diritto dei singoli Stati territoriali. Sulla base dei principi della personalità attiva e passiva (art. 7 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 19379) potrebbe tuttavia essere presa in considerazione una regolamentazione applicabile anche al di fuori del territorio svizzero. In questo caso però secondo le disposizioni del diritto penale svizzero l’atto deve essere punibile anche secondo il diritto del luogo in cui stato commesso. Non si impone per la fattispecie nessuna regolamentazione. Non vi è alcun criterio di collegamento col diritto svizzero in caso di delitti contro i principi della Convenzione commessi da persone di cittadinanza svizzera in un Paese dove l’atto non rappresenta alcun reato.

Articoli 17–18 Sanzioni e sequestro

Gli Stati contraenti devono sanzionare la violazione delle disposizioni da loro emanate a protezione del patrimonio culturale subacqueo ai sensi della Convenzione (art. 17). Il diritto svizzero in linea di massima prevede già le necessarie norme penali. A livello di legislazione federale, si tratta degli articoli 24 e 25 della legge sul trasferimento dei beni culturali, dell’articolo 24 capoverso 1 della legge sulla

protezione della natura e del paesaggio e dell’articolo 149 della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera, a cui si aggiungono le disposizioni penali del diritto cantonale. Quale novità, proponiamo di introdurre nella legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera una disposizione che punisca il pregiudizio e il danneggiamento del patrimonio culturale subacqueo (art. 151a; cfr. n. 3.2 sotto).

L’articolo 18 impone agli Stati contraenti di prendere provvedimenti per procedere al sequestro degli elementi del patrimonio culturale subacqueo recuperati in modo non conforme ai principi della Convenzione. Anche in questo caso, il diritto svizzero contempla già delle norme in materia: a livello federale, si tratta dell’articolo 20 della legge sul trasferimento dei beni culturali e dell’articolo 70 (disposizioni sulla confisca) del Codice penale.

Articolo 19 Collaborazione e condivisione delle informazioni

Gli Stati contraenti si impegnano reciprocamente a collaborare sul piano giuridico e scientifico e a condividere le informazioni di cui dispongono. Tale obbligo è

soddisfatto in Svizzera mediante gli articoli 21 e 22 della legge sul trasferimento dei beni culturali.

9 RS 311.0