Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 24 pagine
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articoli 9 e 10 della Convenzione e l’articolo 303 capoverso 2 della Convenzione sul diritto del mare. Ad ogni modo, essi devono imporre l’applicazione delle Regole stabilite nell’allegato della Convenzione.
Articoli 9 e 10 Disposizioni relative alla zona economica esclusiva e alla
piattaforma continentale
Agli Stati litoranei il diritto del mare attribuisce determinati diritti giurisdizionali nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale. La Convenzione pertanto accorda a tali Stati alcune prerogative relative al patrimonio culturale subacqueo presente nelle suddette aree marine. Tutti gli Stati contraenti devono però obbligare i propri cittadini e le navi battenti la loro bandiera a dichiarare la scoperta di reperti subacquei o l’intenzione di intervenire su questi ultimi. Tali informazioni vanno notificate al Direttore generale dell’UNESCO, che a sua volta le mette a disposizione di tutti gli altri Stati contraenti.
Uno Stato contraente nella cui zona economica esclusiva o sulla cui piattaforma continentale si trova il patrimonio culturale subacqueo ha il diritto di vietare
qualsiasi intervento su tale patrimonio che arrecherebbe un pregiudizio generale ai suoi diritti giurisdizionali riconosciuti dal diritto del mare.
In caso di scoperta di patrimonio culturale subacqueo o qualora si preveda un intervento su tale patrimonio, lo Stato costiero può assumere la funzione di «Stato coordinatore» (se dovesse rinunciare, un altro Stato può farlo al suo posto). Lo Stato coordinatore ha la facoltà di adottare tutte le misure necessarie per evitare pregiudizi al patrimonio culturale in questione. Gli altri Stati che hanno manifestato un
interesse particolare vanno informati e consultati. L’articolo 10 capoverso 6
stabilisce espressamente che lo Stato coordinatore agisce a nome di tutti gli Stati contraenti e non nel suo interesse specifico. Esso non può nemmeno rivendicare diritti preferenziali non sanciti dal diritto del mare.
Articoli 11 e 12 Patrimonio culturale subacqueo nell’Area
È definita «Area» la zona di mare che non soggiace ad alcuna giurisdizione
nazionale. Ne consegue che in questa zona nessuno Stato può imporre regole vincolanti per la protezione del patrimonio culturale subacqueo. Gli Stati possono garantire solo indirettamente una tutela obbligando le persone sotto la propria giurisdizione, e in particolare il personale delle navi battenti la loro bandiera, a rispettare tale patrimonio e a segnalare eventuali scoperte di beni. L’articolo 11 impone agli Stati contraenti di emanare disposizioni al riguardo.
Gli Stati contraenti sono tenuti a notificare all’UNESCO le segnalazioni ricevute. L’articolo 12 della Convenzione disciplina l’ulteriore procedura da seguire: il Direttore generale dell’UNESCO informa gli Stati contraenti e poi, d’intesa con gli Stati che hanno manifestato il proprio interesse, stabilisce le misure di protezione da adottare nonché eventuali interventi e designa uno Stato coordinatore.
Con tutta probabilità, le disposizioni degli articoli 7–12 avranno ripercussioni limitate sulla Svizzera; è lecito attendersi poche segnalazioni di scoperte. Inoltre la Svizzera può essere invitata dall’UNESCO o da un altro Stato contraente a