Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 24 pagine

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partecipare al coordinamento delle misure di protezione come previsto dalla

Convenzione.

Per adempiere agli obblighi della Convenzione relativi alla notifica e all’astensione da interventi sul patrimonio culturale subacqueo, proponiamo una modifica della legge federale del 25 settembre 19536 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (cfr. n. 3.2 sotto).

Articolo 13 Immunità sovrana

La Convenzione esime le navi e gli aeromobili governativi o militari che operano con fini non commerciali dagli obblighi di notifica di cui agli articoli 9–12. Gli Stati devono tuttavia provvedere affinché anche queste navi e aeromobili si adeguino per quanto possibile a tali disposizioni.

Articoli 14–16 Misure contro il pregiudizio, il danneggiamento e il commercio

illecito

Gli articoli 14–16 impongono agli Stati di adottare varie misure contro il pregiudizio e lo sfruttamento commerciale del patrimonio culturale subacqueo. L’articolo 14 impone misure contro l’importazione, il commercio e l’appropriazione illegali di tale patrimonio, l’articolo 15 misure volte a impedire che la giurisdizione degli Stati contraenti sia utilizzata per sostenere interventi non conformi alle disposizioni della Convenzione mentre l’articolo 16 misure che garantiscono l’astensione dei cittadini e delle navi di uno Stato contraente dallo svolgere tali interventi.

L’orientamento delle disposizioni inerenti il trasferimento di beni culturali è

sostanzialmente lo stesso della Convenzione dell’UNESCO del 14 novembre 19707 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali. Ai fini dell’attuazione di questa Convenzione, la Svizzera ha creato i necessari strumenti nella legge sul trasferimento dei beni culturali. Poiché vi è l’intenzione di impiegare tali strumenti anche per l’applicazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con il presente proponiamo una modifica della legge sul trasferimento dei beni culturali (cfr. n. 3.1 sotto).

Gli articoli 15 e 16 impongono misure preventive contro interventi al patrimonio culturale subacqueo non conformi ai principi della Convenzione. Si tratta in

particolare di distruzione, pregiudizio, danneggiamento, rapina e saccheggio.

Per quanto attiene all’Area della Svizzera, il diritto cantonale e federale vigente prevede già le necessarie prescrizioni, presenti principalmente nelle legislazioni cantonali su archeologia, conservazione dei monumenti storici e protezione del paesaggio in combinato disposto con l’articolo 724 CC e con le disposizioni della legge sulla protezione della natura e del paesaggio8. Nel diritto svizzero il

patrimonio culturale subacqueo è equiparato al patrimonio culturale archeologico sulla terraferma.

6 RS 747.30

7 RS 0.444.1

8 Cfr. anche FF 1995 III 442 (Messaggio concernente la ratifica della Convenzione europea del

16 gennaio 1992 per la salvaguardia del patrimonio; RS 0.440.5).