Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/80: Approvazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo · 24 pagine

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trasferimento dei beni culturali e della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera sono necessarie per attuare la Convenzione e derivano direttamente dagli obblighi stabiliti in tale atto. Il disegno di modifica delle due leggi federali può dunque essere incluso nel decreto di approvazione.

6.3 Rapporto con altri accordi

La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo presenta punti in comune con diversi accordi internazionali a cui la Svizzera ha aderito.

– La Convenzione UNESCO del 197025 intende proteggere il patrimonio

culturale materiale dei popoli, e in particolare quello mobile, da

appropriazioni e compravendite illecite imponendo restrizioni alle

importazioni, alle esportazioni e al commercio di questi beni. La Svizzera ha attuato tale Convenzione mediante la legge sul trasferimento dei beni culturali. La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale

subacqueo prevede misure simili, specialmente all’articolo 14. Appare dunque opportuno estendere la più collaudata regolamentazione della legge sul trasferimento dei beni culturali al patrimonio culturale subacqueo, ciò che avviene con la modifica di legge che proponiamo nel presente rapporto esplicativo.

– La Convenzione dell’UNESCO del 23 novembre 197226 per la protezione

del patrimonio mondiale culturale e naturale tutela i beni di valore

universale eccezionale, cioè solo una piccola parte selezionata dell’intero patrimonio mondiale materiale. Anche i reperti sommersi possono rientrare in questa categoria: nel 2011 ad esempio i principali siti palafitticoli preistorici sono stati riconosciuti come Patrimonio mondiale seriale. La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adotta invece un altro approccio: essa tutela infatti tutti gli elementi di tale

patrimonio che sono sommersi da almeno 100 anni, senza stabilire

particolari requisiti qualitativi. Prevede tuttavia altri meccanismi di tutela (obbligo di astenersi da interventi sul patrimonio culturale subacqueo e obblighi di notifica e cooperazione degli Stati contraenti; obbligo di attuare la Convenzione nella legislazione nazionale). Un elemento in comune delle due Convenzioni è il loro campo d’applicazione globale.

– La Convenzione europea del 16 gennaio 199227 per la salvaguardia del

patrimonio archeologico impone agli Stati membri di preservare

efficacemente il proprio patrimonio archeologico mediante appositi

strumenti giuridici. L’articolo 1 paragrafo 3 include espressamente i reperti sommersi nel patrimonio da tutelare. Il campo d’applicazione della

suddetta Convenzione si limita però ai territori sotto la giurisdizione degli

25 RS 0.444.1

26 RS 0.451.41

27 RS 0.440.5