Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 31 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto sui risultati delle consultazioni
4 Rapporto sui risultati della consultazione concernente l’ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree
4.1 Situazione iniziale
Il 23 novembre 2017 è stato firmato l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) sul collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni (SSQE). Il 1° dicembre 2017 il Consiglio federale ha approvato il relativo Messaggio concernente l’approvazione dell’accordo1, la cui attuazione necessita di una revisione parziale della legge sul CO
2 congiuntamente alle sue proposte per la politica climatica per il periodo dopo il 2020 (revisione totale della legge sul CO )2. Il 12 dicembre 2017 il Parlamento europeo ha approvato l’accordo.
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Il 3 dicembre 2018 il Consiglio nazionale, in qualità di Camera prioritaria, ha approvato l’accordo e la conseguente revisione parziale della legge sul CO2.
Secondo l’accordo uno dei requisiti per il collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni (integrazione) è costituito dall’integrazione del trasporto aereo nel SSQE svizzero è I primi lavori preliminari necessari sono stati avviati con l’ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree (RS 641.714.11) entrata in vigore il 1° luglio 2017.
Un altro lavoro preliminare necessario ai fini dell’integrazione è l’elaborazione di un piano di monitoraggio delle emissioni di CO2 (piano di monitoraggio CO2) da parte degli operatori di aeromobile. Non appena sarà in vigore l’Accordo con l’UE (secondo la proposta del Consiglio federale dal 1° gennaio 2020), gli operatori di aeromobile saranno soggetti all’obbligo di rilevare le emissioni di CO2 e di presentare annualmente il relativo rendiconto. Nella procedura di consultazione della presente revisione parziale dell’ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree è stato descritto come elaborare tale piano di monitoraggio CO2 e i requisiti minimi da adempiere. Gli operatori di aeromobile che già dispongono di un piano di monitoraggio CO2 approvato da uno Stato dello Spazio economico europeo (SEE) non devono inoltrare un nuovo piano.
Il secondo elemento materiale presentato nella procedura di consultazione riguarda il campo di applicazione. Con la presente modifica i voli dall’aeroporto di Basilea-Mulhouse non rientreranno più nel campo di applicazione dell’ordinanza in quanto sono già coperti dal SSQE dell’UE, visto che l’aeroporto è situato in territorio francese e la direttiva SSQE UE non prevede deroghe al principio di territorialità, anche se i voli sono in massima parte effettuati secondo il diritto svizzero in materia di trasporti. Pertanto dal 1° gennaio 2018 si è rinunciato al rilevamento dei dati sulle tonnellate-chilometro per l’aeroporto di Basilea-Mulhouse.
4.2 Pareri pervenuti
Nell’ambito della procedura di consultazione sono pervenuti 44 pareri. Si sono espressi sulla modifica 20 Cantoni, 5 associazioni, 3 partiti e 16 altre cerchie interessate.
Hanno espressamente rinunciato a un parere un’associazione di economia (Schweizerischer Arbeitgeberverband) e due partecipanti alla consultazione delle altre cerchie interessate (Stiftung Konsumentenschutz e Koordination Bau und Umwelt).
1 Messaggio del 1° dicembre 2017 concernente l’approvazione e la trasposizione dell’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni (modifica della legge sul CO2), FF 2018 363, 17.073
2 Messaggio concernente la revisione totale della legge sul CO dopo il 2020, FF 2018 197, 17.071. 2 19/31 054.11-00025/00003/00003/S102-4924