Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 31 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto sui risultati delle consultazioni

La proroga della disposizione transitoria è accolta con favore da tutte le parti consultate. Tuttavia, i Cantoni di ZH, BE, LU, OW, NW, GL, FR, SH, AI, AG, TG e TI, come pure SAB, svu|asep e AG Berggebiete hanno criticato l’intenzione della Confederazione di sostenere in futuro le rivitalizzazioni con contributi forfettari quali contributi standard per singola prestazione. La proposta non sarebbe consona alle diverse condizioni preliminari dei singoli progetti di rivitalizzazione. Piuttosto, dovrebbero essere utilizzati come criteri i costi sostenuti, poiché i costi di rivitalizzazione delle acque dipendono fortemente dal progetto e dall’ambiente circostante. In tale contesto sono importanti le dimensioni del corpo idrico, la topografia, le portate e il terreno edificabile. Pertanto, una considerazione individuale è indispensabile a causa delle diverse condizioni locali. Il Cantone di AG sottolinea inoltre che l’introduzione di prezzi forfettari comporta il rischio che in futuro vengano realizzati solo progetti a basso costo con poco sforzo, piuttosto che progetti più efficaci dal punto di vista ecologico. Per questi motivi, alcuni dei partecipanti alla consultazione hanno chiesto espressamente, altri per analogia, che la disposizione transitoria non solo sia prorogata ma integrata nell’OPAc come disposizione permanente. svu|asep propone inoltre di lavorare con tassi di sovvenzione differenziati e decrescenti nel tempo, affinché aumenti la motivazione per progetti di rivitalizzazione globali e rapidi.

Modifica dell’ordinanza forestale del 30 novembre 1992

Disposizione transitoria alla modifica del 17 agosto 2016

La disposizione transitoria di cui al capoverso 2 deve essere prorogata per un ulteriore periodo programmatico, in modo che l’importo degli aiuti finanziari per gli allacciamenti continui a dipendere dalla portata e dalla qualità delle misure fino a quando non sarà possibile promuovere l’allacciamento delle foreste in base al numero di ettari di foresta allacciato.

La proroga della disposizione transitoria è accolta con favore da tutti i partecipanti alla consultazione che si sono espressi al riguardo. Un’ampia parte dei partecipanti riconosce e approva le modifiche senza formulare ulteriori osservazioni. Il Cantone di LU fa notare che la disposizione transitoria non deve essere prorogata oltre la fine del 2024. Fino ad allora dovrebbe essere stato sviluppato e introdotto il previsto sistema forfettario, che semplificherà le procedure amministrative per i Cantoni e la Confederazione. AG Berggebiete si chiede se una base di calcolo standard sia utile agli obiettivi, tanto più che occorre tener conto delle diverse realtà geografiche.

6.3.3 Valutazione dell’attuazione

I Cantoni e gli altri partecipanti alla consultazione non mettono in dubbio la fattibilità della proposta. Al contrario, la proroga della disposizione transitoria relativa alla modifica del 4 maggio 2011 dell’ordinanza sulla protezione delle acque è espressamente accolta con favore e, in alcuni casi, si propone l’adozione definitiva della modifica. Il motivo addotto è che il sistema di indennità previsto, basato su prezzi standard a partire dal 2025, a lungo termine non avrebbe senso e non potrebbe essere attuato. L’attuale sistema, che dovrebbe essere introdotto fino a fine 2024, sarebbe invece efficace, in quanto consentirebbe di tenere adeguatamente conto delle diverse condizioni locali.

27/31 054.11-00025/00003/00003/S102-4924