Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 31 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto sui risultati delle consultazioni
l’UDC. Swissmem sostiene l’introduzione di nuovi standard basati sull’attuazione degli accordi internazionali e sull’aggiornamento della legislazione europea in materia di sostanze chimiche. SSV sostiene la revisione e non ha modifiche. PharmaSuisse accoglie con favore le modifiche al ORRPChim, ma respinge l’impostazione delle norme in cui si fa riferimento al diritto comunitario.
Poiché le nuove norme proposte in materia di sostanze chimiche riguardano un gran numero di usi e sono motivate da preoccupazioni ambientali, di tutela dei consumatori e dei lavoratori, molti commentatori commentano specificamente le singole norme e vi presentano emendamenti.
3.3.2 Commenti ai singoli articoli
Sono pervenuti numerosi commenti, proposte di modifica e osservazioni sulle disposizioni proposte nei vari allegati dell’ORRPChim e sui requisiti linguistici dell’etichettatura, che riguardano sia gli allegati dell’ORRPChim che il regolamento sui prodotti chimici, il regolamento sui biocidi e il regolamento sui prodotti fitosanitari (modifica di altri atti normativi).
Prescrizioni relative al decabromodifeniletere (all. 1.1)
Il PS accoglie con grande favore le restrizioni sul DecaBDE, ma critica i lunghissimi periodi di transizione, soprattutto per gli aerei militari e civili, e chiede che siano sostanzialmente ridotti.
Prescrizioni relative alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (all. 1.4)
Il PS accoglie con favore il nuovo obbligo di autorizzazione per l’importazione di idroclorofluorocarburi.
Prescrizioni relative alle sostanze stabili nell’aria (all. 1.5)
Le accademie sostengono gli adattamenti relativi alle sostanze persistenti nell’atmosfera. Migros sostiene le modifiche proposte. Nel settore dei refrigeranti, è ambiziosamente impegnata nell’uso di refrigeranti «naturali» e sta progettando di eliminare gradualmente i fluorocarburi nelle sue filiali, centri operativi e impianti industriali. Il PS accoglie con favore gli adeguamenti nel settore delle sostanze attive per il clima, che aumenterebbero la protezione dell’uomo e dell’ambiente, e auspica un’attuazione coerente e rapida.
Le accademie suggeriscono di valutare se, per motivi di comprensione, la deroga al divieto di fabbricazione di idrofluorocarburi (HFC) debba essere definita «riutilizzo (o ritrattamento) degli HFC» piuttosto che «fabbricazione di HFC rigenerati» (sezione 3.1). Secondo scienceindustries e Swissmem, le disposizioni transitorie relative all’etichettatura speciale dovrebbero essere formulate in modo da chiarire che non è necessario rietichettare gli impianti di distribuzione contenenti esafluoruro di zolfo già installati (numero 10).
Prescrizioni relative all’amianto (all. 1.6)
Tredici Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NE, TG, TI, VS, ZH), chemsuisse e ACCS accolgono con favore la possibilità per le autorità federali, su richiesta e alle condizioni di cui sopra, di concedere un’autorizzazione eccezionale per l’immissione sul mercato di articoli contenenti amianto (in pratica spesso pietre naturali) da utilizzare a fini di riparazione puntuale (n. 3 cpv. 1 lett. c). Il Cantone AI critica il rilascio di autorizzazioni eccezionali per gli oggetti contenenti amianto. Il fatto che nessun materiale privo di amianto potesse essere utilizzato per ragioni ottiche era troppo poco importante. Come minimo, le eccezioni per l’immissione sul mercato dovrebbero essere limitate alle pietre naturali. Secondo il Cantone VD, è inaccettabile che tale eccezione sia presa in considerazione per motivi estetici. Per quanto riguarda l’etichettatura (n. 4 cpv. 4), le informazioni sui pericoli per l’uomo e per l’ambiente e le misure di protezione da adottare nella manipolazione di preparati e oggetti contenenti amianto dovevano sempre essere apposte sull’imballaggio perché non era possibile trasportarli in una forma equivalente. Il Cantone di GE prende atto che i Cantoni interessati devono essere informati se le autorità federali concedono un’eccezione a un attore che opera sul loro territorio. Ciò si applicherebbe anche alle eccezioni concesse ai sensi di altri allegati dell’ORRPChim.
8/31 054.11-00025/00003/00003/S102-4924