Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 31 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto sui risultati delle consultazioni

Prescrizioni relative ai prodotti estinguenti (all. 2.11)

Il PS accoglie con favore il divieto di utilizzare prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono, che entrerà in vigore il 1° giugno 2024. Il periodo transitorio di 5 anni dovrebbe consentire agli operatori di mettere fuori servizio gli impianti. Il PS auspica un’attuazione più rapida, poiché considera troppo lungo il periodo transitorio stabilito.

Prescrizioni relative alle confezioni aerosol (all. 2.12)

L’abolizione delle esenzioni per i generatori aerosol contenenti «sostanze stabili nell’aria» utilizzati come detergenti per attrezzature sotto tensione e come schiume di montaggio è esplicitamente accolta con favore da undici Cantoni (AG, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NE, TG, VS, ZH), chemsuisse, ACCS e PS.

Prescrizioni per il cromo(VI) nei processi (all. 2.16)

Secondo una richiesta di 15 Cantoni (AG, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NE, OW, SG, SO, TG, TI, VS, ZH), chemsuisse e ACCS, l’Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) deve verificare se il valore limite per l’esposizione ai cromati dei dipendenti durante i processi di cromatura è rispettato. Ai sensi della legge sui prodotti chimici (LPChim), gli organi esecutivi della legge sull’assicurazione contro gli infortuni (art. 25 LPChim) sono responsabili del controllo delle misure di protezione dei lavoratori contro le sostanze pericolose. L’esecuzione delle aziende del settore dei rivestimenti interessate è stata affidata alla Suva conformemente all’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art. 49 OPI) e all’elenco delle competenze della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL). In alternativa, i Cantoni si propongono di disciplinare il valore limite di esposizione anche sulla base dell’articolo 50 OPI come per altre sostanze (cioè non implicite nell’ORRPChim). Suva sarebbe responsabile dell’applicazione della legge. Un Cantone (AR) accoglie con favore le nuove norme, che rimarranno in vigore fino a quando non si saranno affermate sostanze o processi alternativi che non utilizzano cromati. Altri tre Cantoni (GL, SG, ZH) chiedono che l’esposizione ai cromati sia limitata non solo in caso di utilizzo del cromato nei processi, ma anche quando il cromato viene rilasciato durante il lavoro, ad esempio per il risanamento di oggetti protetti dalla corrosione.

Scienceindustries, Swissmem e FSTS accolgono con favore il livello di esposizione e le misure proposte che integrano l’esenzione per l’uso del cromo(VI) di cui all’allegato 1.17 ORRPChim. FSTS ha un’osservazione sulla comprensione dell’applicazione del principio (S)TOP e chiede un coordinamento dell’esecuzione. Da un lato, nelle spiegazioni si è detto che l’efficacia dei dispositivi di protezione respiratoria per la misurazione del valore di esposizione poteva essere presa in considerazione, ma che si doveva rispettare il principio (S)TOP, secondo il quale l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) era consentito solo dopo che le misure di protezione tecnica e organizzativa erano state completamente esaurite. Non vi è nulla di oggettivamente sbagliato in tale disposizione. Le misurazioni finora effettuate dalla Suva dimostrerebbero che, per vasche da bagno di grandi dimensioni e/o pezzi di grandi dimensioni, le tecniche di estrazione attualmente disponibili con le tecnologie più avanzate non sono sufficienti a garantire il rispetto di un valore limite di concentrazione sul posto di lavoro pari a 1 μg/m3. L’aggiunta di DPI al rispetto del nuovo limite sarà pertanto necessaria per tali stabilimenti. In tali casi, non dovrebbe essere consentito all’autorità preposta all’applicazione della legge di respingere un calcolo dell’effetto DPI con riferimento al principio (S)TOP. D’altro canto, la Seco è autorizzato a impartire istruzioni alle autorità di controllo sulle modalità di controllo del rispetto del valore di esposizione. L’industria è urgentemente interessata a mantenere bassi i costi di misura e controllo e a sfruttare le sinergie di misura esistenti. Non dovrebbe succedere che, nello stesso stabilimento, la SUVA misuri il rispetto del valore MAK mentre, in modo parallelo e non coordinato, un’altra autorità misura il rispetto del nuovo valore limite di esposizione. Le misurazioni sarebbero quasi identiche e la valutazione differirebbe solo per quanto riguarda l’inclusione dell’effetto protettivo dei DPI. L’ordinanza FSTS chiede che il numero 1ter.4 capoverso 1 lettera b sia modificato come segue: «La Seco garantisce il

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