Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 31 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto sui risultati delle consultazioni
scienceindustries accoglie con favore il limite proposto per il contenuto di etossilati di nonilfenolo etossilati nei tessili lavabili, ma chiede ulteriori deroghe per i divieti esistenti in materia di etossilati di octilfenolo e di nonilfenolo (APEO) nel caso di prodotti medici e nella ricerca e sviluppo, dove l’uso di APEO avviene in sistemi chiusi controllati in cui gli APEO sono riciclati o inceneriti, o dove l’uso di APEO non è associato agli scarichi di acque reflue.
Prescrizioni relative alle sostanze secondo l’allegato XIV del regolamento REACH (all. 1.17)
Secondo scienceindustries, l’industria chimico-farmaceutica ritiene che la gestione responsabile dei prodotti chimici deve essere garantita nel rispetto dei lavoratori, del pubblico e dell’ambiente. A tal fine occorre optare per il cosiddetto «approccio del rischio», ossia la considerazione olistica delle opportunità e dei rischi derivanti dall’uso di una sostanza. Il solo riferimento alle proprietà intrinseche di una sostanza non soddisfa questo requisito. Secondo scienceindustries, nell’allegato 1.17 dovrebbe essere introdotta un’eccezione generale per l’uso industriale delle materie ausiliarie in sistemi chiusi, a condizione che tali materie siano successivamente distrutte, ad esempio mediante incenerimento. Una disposizione di questo genere eviterebbe la futura esternalizzazione e realizzazione dei processi di produzione in luoghi in cui la protezione dei lavoratori e dell’ambiente sarebbe inferiore.
Prescrizioni relative ai prodotti fitosanitari (all. 2.5)
L’ORRPChim deve essere adattata in base alla richiesta del Cantone SZ affinché i prodotti fitosanitari, in particolare gli erbicidi, possano essere utilizzati per combattere con un metodo di applicazione definito (ad es. iniezione di fusti) le neofite persistenti e invasive, in particolare contro il Poligono del Giappone, nelle zone vicine ai corpi idrici e nelle foreste.
Prescrizioni relative ai concimi (all. 2.6)
Secondo ASIC e KIWE-Ca, il valore limite per i concimi riciclati di cui al numero 2.2.1 dovrebbe essere portato dagli attuali 30 a 50 grammi di nichel per tonnellata di fertilizzante. Ciò consentirebbe di utilizzare come fertilizzante i fanghi di lavaggio della ghiaia, che contengono in media 35 grammi di nichel per tonnellata. Il valore di riferimento stabilito nell’ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo) è di 50 grammi di nichel per tonnellata di suolo. Non è comprensibile il fatto che il materiale da spargere al suolo debba contenere meno nichel del suolo stesso.
Prescrizioni relative alle pile (all. 2.15)
Quattro Cantoni (LU, NE, TG, VS) e chemsuisse osservano che le disposizioni dell’allegato 2.15 ORRPChim sulle pile contenute nelle apparecchiature si riferiscono ad apparecchiature contemplate dalla direttiva 2002/96/CE, abrogata nel 2014. Il riferimento deve pertanto essere adattato alla direttiva 2012/19/UE, conformemente ai pareri pervenuti.
Prescrizioni relative alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (all. 2.18)
Eccezioni ai divieti relativi all’uso del mercurio nelle apparecchiature analitiche e diagnostiche elettriche ed elettroniche sono stabilite negli allegati III e IV della direttiva RoHS nell’allegato 2.18 dell’ORRPChim con riferimento al diritto comunitario. L’UFAM ha la competenza per designare la versione in vigore degli allegati III e IV della direttiva RoHS. Ai sensi dell’allegato IV della direttiva RoHS, sono previste deroghe per il mercurio utilizzato nei dispositivi medici e negli strumenti di monitoraggio e controllo, che utilizzano o rilevano radiazioni ionizzanti e per i sensori, i rivelatori e gli elettrodi, compreso il mercurio negli elettrodi di riferimento. Le disposizioni dell’allegato 2.18 ORRPChim non prevedono che le domande di deroga per l’uso del mercurio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche possano essere presentate in Svizzera. Le eccezioni si applicherebbero solo in Svizzera, il che non sarebbe utile per i produttori di apparecchiature che riforniscono lo spazio economico UE/SEE. I produttori di apparecchiature di questo tipo hanno il vantaggio di superare il processo nell’Unione europea. Secondo scienceindustries, l’uso continuato del mercurio sotto forma di elettrodi di riferimento al calomelano, per i quali non esistono alternative tecniche, dovrebbe essere reso possibile
17/31 054.11-00025/00003/00003/S102-4924