Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 31 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto sui risultati delle consultazioni

PS, le associazioni industriali sono tenute ad adottare tutte le misure possibili per proteggere la salute delle persone esposte. L’esposizione al cromo(VI) dovrebbe essere limitata al minimo assoluto possibile. I Cantoni e la Seco devono adempiere ai loro doveri di diligenza e di sorveglianza in modo completo e continuativo e adottare misure qualora risultasse che le associazioni di categoria non tengono sufficientemente conto della protezione dei lavoratori. Inoltre, dovrebbero essere ricercate alternative non pericolose.

Prescrizioni relative alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (all. 2.18)

Swissmem accoglie con favore l’adeguamento delle prescrizioni relative alle apparecchiature elettriche ed elettroniche alla direttiva RoHS dell’Unione europea. In questo modo si eviterebbero incertezze e ostacoli al commercio.

Numero di lingue nell’etichetta

Diciassette Cantoni (AG, BE, BL, BS, GL, GR, LU, NE, OW, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, VD, ZH) nonché chemsuisse e ACCS si sono pronunciati sull’adeguamento dei requisiti linguistici nell’etichettatura dei prodotti in quattro ordinanze (ORRPChim, OPChim, OBioc, OPF). La maggioranza ha accolto con favore gli sforzi per armonizzare i requisiti linguistici stabiliti nelle quattro ordinanze e nella legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). Va tuttavia osservato che numerosi interessati non si sarebbero aspettati tale armonizzazione nella consultazione per questo «pacchetto in materia ambientale». Sedici Cantoni (AG, BE, BL, GL, GR, LU, NE, OW, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, VD, ZH), chemsuisse e ACCS rifiutano l’adattamento in questa forma. Spesso si sottolinea che l’inserimento delle indicazioni di pericolo sull’imballaggio di un prodotto in una sola lingua secondo la LOTC invece che in due lingue ufficiali secondo i requisiti della legislazione sui prodotti chimici è una pratica tollerata dalle autorità di controllo, a condizione che l’iscrizione monolingue sia scritta nella lingua ufficiale del luogo in cui il prodotto è fornito all’utilizzatore. Con l’innovazione proposta, tuttavia, quest’ultima non è più la condizione. Quindici Cantoni (AG, BE, BL, GL, GR, LU, NE, OW, SO, SZ, TG, UR, VS, VD, ZH), chemsuisse e ACCS chiedono che di rinviare l’adeguamento previsto. Undici Cantoni (BE, GL, GR, LU, NE, OW, SO, TG, UR, VS, ZH), chemsuisse e ACCS preferirebbero una versione riveduta da discutere in una prossima consultazione sulla modifica dell’ordinanza sui prodotti chimici. Inoltre, dieci Cantoni (AG, BE, BL, GR, LU, NE, SO, TG, TI, TI, VS), chemsuisse e ACCS sottolineano la necessità di adeguare anche le prescrizioni in materia di etichettatura dei concimi contenute nell’ordinanza sui concimi. Cinque Cantoni (BE, LU, NE, TG, VS), chemsuisse e ACCS osservano inoltre che nel caso dei biocidi verrebbe abolita una norma speciale mai messa in dubbio. Infine, tre Cantoni (GR, SO, TG) hanno suggerito di esaminare se le disposizioni speciali di etichettatura contenute in numerosi allegati dell’ORRPChim, o almeno i requisiti linguistici identici, non possano essere trasferite alla parte generale.

scienceindustries e swissmem accolgono con favore l’adeguamento dei requisiti linguistici previsti dalla legislazione sui prodotti chimici. USDCR ritiene che non sia necessario adeguare i requisiti linguistici previsti dalla legislazione sulle sostanze chimiche. sgv-usam respinge l’adeguamento dei requisiti linguistici previsti dalla legislazione sui prodotti chimici. Una versione riveduta dovrebbe essere messa in discussione in un «contesto appropriato». Secondo USS e Unia, le informazioni contenute nell’etichettatura speciale per l’amianto (all. 1.6) e le sostanze CMR (all. 1.10) devono continuare ad essere indicate in almeno due lingue ufficiali.

3.3.3 Proposte al di fuori del progetto

Le domande che esulano dal campo di applicazione del progetto riguardavano le disposizioni di sei dei 35 allegati dell’ORRPChim e sono pervenute da due associazioni di categoria, un’azienda e cinque Cantoni.

Prescrizioni relative a octilfenolo, nonilfenolo e loro etossilati (all. 1.8)

16/31 054.11-00025/00003/00003/S102-4924