Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 31 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto sui risultati delle consultazioni

Secondo nove Cantoni (AG, BE, GR, LU, NE, SO, TG, TI, VS), Chemsuisse e ACCS, l’UFAM deve identificare i preparati e gli oggetti contenenti amianto in uso e tenere un elenco degli «utilizzi» pronto per le autorità cantonali di esecuzione (n. 6 cpv. 1).

PS, USS e Unia respingono la prevista autorizzazione eccezionale per l’utilizzo di pietre naturali contenenti amianto e pietre artificiali per lavori di riparazione e restauro puntuali in edifici e monumenti esistenti. Secondo il PS, i rischi per la salute associati all’uso dell’amianto giustificherebbero il mantenimento del divieto senza eccezioni. Secondo l’IST, la revisione delle disposizioni sull’amianto rappresenta un passo indietro per la protezione dell’ambiente, la salute dei lavoratori (in Svizzera e all’estero) e della popolazione. Secondo l’IST, il fatto che le autorizzazioni eccezionali per l’immissione sul mercato di articoli contenenti amianto possano essere concesse per motivi estetici non può essere trattato obiettivamente, in quanto si tratta di un criterio qualitativo, la cui valutazione può variare notevolmente da un individuo all’altro. Molte richieste di eccezioni sono da attendersi, per motivi di minori costi, risparmio di tempo o convenienza. Anche la Lega contro il cancro è critica nei confronti del nuovo disciplinamento. Le condizioni per ottenere un’autorizzazione eccezionale dovrebbero essere definite più chiaramente. Inoltre, occorre intensificare gli sforzi nella ricerca di materiali sostitutivi. FACH e Suva sostengono lo schema proposto, che sarebbe una soluzione pragmatica. A condizione che siano applicate le misure di protezione definite nelle relative pubblicazioni Suva, la sicurezza sul lavoro è garantita. NVS accoglie con favore l’adattamento e desidera essere coinvolto nei lavori di attuazione. L’HEV accoglie inoltre con favore il parziale allentamento del divieto dell’amianto.

Prescrizioni relative a octilfenolo, nonilfenolo e loro etossilati (all. 1.8)

La proposta di limitare il contenuto di nonilfenolo etossilato nei tessuti lavabili è accolta con favore dal PS, in quanto ridurrebbe il carico inquinante nelle acque causato da un gruppo di sostanze che interferiscono con il sistema endocrino dei pesci.

Prescrizioni relative alle sostanze con effetti ignifughi (all. 1.9)

Secondo il progetto di modifica dell’allegato 1.9, l’immissione sul mercato e l’uso di materiali e oggetti isolanti in cellulosa sfusi contenenti materiali isolanti in cellulosa dovrebbero essere vietati se contengono sali di ammonio inorganici, a meno che l’emissione di ammoniaca dal materiale isolante non risulti in un volume inferiore a 3 ppm in una camera di prova. HEV accoglie con favore questa disposizione, ma deve anche garantire che l’acquirente (proprietario dell’edificio) sia informato sulle possibili emissioni di ammoniaca. La disposizione proposta dovrebbe essere integrata da un obbligo di informazione. Inoltre, la nuova disposizione è accolta con favore dal PS.

Prescrizioni relative ai bifenoli (all. 1.10)

Secondo Lega contro il cancro, USS, PS e Unia, il regolamento per il bisfenolo S nelle carte termiche, che va oltre il diritto comunitario, è un’aggiunta ragionevole e gradita, in quanto eviterebbe la sostituzione del bisfenolo A con lo stesso problematico bisfenolo S. Il PS si aspetta che la disposizione sia attuata in modo coerente ed entro i termini previsti.

Prescrizioni relative ai composti alchilici perfluorurati e polifluorurati (all. 1.16)

Il PS accoglie con grande favore le nuove norme sull’acido perfluoroottanoico (PFOA) e i suoi precursori e si aspetta che vengano applicate in modo coerente e il più rapidamente possibile. Ciò è supportato dagli elevati costi associati alla bonifica del suolo e delle risorse idriche sotterranee contaminate. Secondo CARBURA, UP, scienceindustries e SVS, il divieto di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di PFOA e dei relativi precursori, nonché dei preparati contenenti tali sostanze, di cui al numero 2.3 capoverso 1, riguarda anche le schiume antincendio e dovrebbe pertanto essere esentato dal divieto. Un divieto potrebbe essere preso in considerazione solo se si dimostrasse la disponibilità sul mercato di schiume estinguenti prive di PFOA provenienti da diversi fornitori. In una mozione di emergenza, CARBURA, EV e scienceindustries chiedono che il divieto di commercializzazione delle schiume estinguenti contenenti PFOA entri in vigore dieci anni dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza di modifica.

9/31 054.11-00025/00003/00003/S102-4924