Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 31 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto sui risultati delle consultazioni

2 Rapporto sui risultati della consultazione concernente l’ordinanza sulla protezione delle acque

2.1 Situazione iniziale

Al fine di tutelare gli organismi acquatici e le risorse di acqua potabile, l’allegato 3.1 cifra 2 numero 8 dell’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201) sancisce che gli impianti di depurazione delle acque selezionati a partire da determinate dimensioni devono attuare dal 1° gennaio 2016 misure volte a eliminare le sostanze organiche in tracce. Saranno potenziati gli impianti di grandi dimensioni, gli impianti di grandi dimensioni nel bacino imbrifero dei laghi e quelli di medie dimensioni in corsi d’acqua molto inquinati dalle acque di scarico. Nel 2021 si intende compiere un ulteriore passo. Si prevede infatti di obbligare anche gli impianti a partire dai 1000 abitanti allacciati che immettono acque di scarico inquinate in un corso d’acqua con una quota superiore al 5 per cento di sostanze organiche in tracce ad adottare misure se il corso d’acqua si trova in una zona sensibile a livello ecologico o è importante per l’approvvigionamento di acqua potabile e se il Cantone obbliga gli impianti a effettuare la depurazione nel quadro di una pianificazione.

Come è emerso dall’analisi delle pianificazioni cantonali per l’attuazione delle disposizioni nell’allegato 3.1 cifra 2 numero 8 dell’OPAc, sono previsti impianti di dimensioni nettamente inferiori alle stime iniziali. È inoltre emerso che il presupposto per il potenziamento con una quota di acque di scarico al 5 per cento è troppo basso e che il processo di fusione attualmente in corso degli impianti di piccole dimensioni deve ancora progredire affinché sia possibile valutare meglio per quale impianto di piccole dimensioni siano effettivamente necessarie misure per l’eliminazione di sostanze in tracce.

L’allegato 3.1 cifra 2 numero 8 esigenza al 5° trattino dell’OPAc deve essere pertanto modificato come segue: gli impianti a partire da 1000 abitanti allacciati che introducono in un corso d’acqua acque di scarico con una percentuale di sostanze organiche in tracce maggiore del 20 per cento, se il corso d’acqua è situato in un luogo sensibile dal punto di vista ecologico o se è importante per l’approvvigionamento di acqua potabile e se il Cantone obbliga gli impianti a effettuare la depurazione nel quadro di una pianificazione in un bacino imbrifero.

La presente proposta entrerà in vigore nel 2028 e sostituirà la regolamentazione che avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2021.

2.2 Pareri pervenuti

Nell’ambito della consultazione sono pervenuti 46 pareri. Ventitré Cantoni, 21 associazioni e due partiti hanno preso posizione in merito al progetto di modifica.

2.3 Risultati della procedura di consultazione

2.3.1 Osservazioni generali

La modifica proposta è sostenuta da un'ampia maggioranza. Ventinove su un totale di 46 parti interpellate sostengono la proposta (17 Cantoni, 11 associazioni e un partito). Altri sei Cantoni e quattro associazioni condividono in parte le modifiche. Cinque associazioni propongono approcci alternativi. Un partito e un’associazione respingono la modifica.

2.3.2 Presa di posizione sull’allegato 3.1 cifra 2 numero 8 esigenza al 5° trattino

I Cantoni di BE, LU, UR, OW, NW, ZG, FR, SH, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, JU, le associazioni SGV, SSV, OKI, CP, ECO SWISS, hkbb, InfraWatt, SBLV, SGB, Swissmem, Unia, nonché l’UDC concordano con la modifica dell’OPAc. Secondo il Cantone di OW e l’associazione Infrawatt il rinvio dell’entrata in vigore deve essere analizzato criticamente.

4/31 054.11-00025/00003/00003/S102-4924