Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/32: Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 · 31 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2019 Rapporto sui risultati delle consultazioni

3 Rapporto sui risultati della modifica dell’ORRPChim

3.1 Situazione iniziale

A causa della natura dinamica della legislazione comunitaria in materia di sostanze chimiche, in particolare l’aggiornamento dell’allegato XVII del regolamento REACH, vi è una costante necessità di adeguare l’ORRPChim. La Svizzera, essendo parte di accordi internazionali come la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (RS 0.814.03), la Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono (RS 0.814.02) e il Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (RS 0.814.021) e la sua estensione sulla riduzione degli idrofluorocarburi particolarmente dannosi per il clima (emendamento di Kigali), è inoltre obbligata ad attuare nuove norme per gli inquinanti organici persistenti, le sostanze che riducono lo strato di ozono e i gas a effetto serra nell’ORRPChim.

Per dieci sostanze o gruppi di sostanze, il progetto di modifica dell’ORRPChim prevede nuove restrizioni e divieti, di ampia portata o molto specifici, in linea con la legislazione comunitaria.

Le norme sulle sostanze stabili nell’aria esistono nell’ORRPChim dal 2003 e da allora sono state modificate più volte. Lo sviluppo economico in Svizzera sta generando una domanda crescente di sostanze stabili nell’aria in quanto tali, nonché di apparecchiature e impianti che funzionano con queste sostanze. Occorre pertanto un’ulteriore azione normativa per ridurre il consumo e le emissioni di tali sostanze.

A prescindere dal diritto internazionale, è necessario modificare le norme sul legno contenente amianto e olio di catrame e disciplinare i biocidi utilizzati al posto dei prodotti fitosanitari vietati su terreni sigillati. Poiché attualmente non sono disponibili sostituti o processi alternativi per i composti di cromo(VI) utilizzati nei processi galvanici per la cromatura di parti metalliche e plastiche, l’uso di composti cancerogeni di cromo(VI) nei processi in cui il prodotto finale non contiene cromo in forma esavalente è esente dal divieto generale d’uso. Le associazioni industriali interessate sono state informate tempestivamente del fatto che tale deroga al divieto d’uso dei composti di cromo(VI) dovrebbe essere integrata da un regime di controllo dell’esposizione professionale per i composti di cromo(VI) al fine di ridurre il rischio per la salute delle persone esposte negli stabilimenti interessati finché non saranno disponibili alternative al cromo(VI) e tale esenzione può essere revocata.

3.2 Pareri pervenuti

Tutti i 26 Cantoni, quattro associazioni cantonali, tre partiti politici, tre associazioni mantello di Comuni e città e 40 altre parti interessate hanno espresso un parere sull’intera proposta o su normative specifiche che li riguardano.

3.3 Risultati della consultazione

3.3.1 Osservazioni generali

La consultazione ha dimostrato che la proposta è sostenuta in linea di principio: 21 Cantoni, chemsuisse e ACCS accolgono con favore la prevista armonizzazione delle disposizioni del diritto comunitario in materia di sostanze chimiche. Diciassette Cantoni, chemsuisse e ACCS chiedono che essi entrino in vigore contemporaneamente all’Unione europea, in modo che i prodotti non commercializzabili nell’Unione europea non siano venduti in Svizzera. Diciannove Cantoni, chemsuisse e ACCS accolgono con favore anche le misure previste dal diritto internazionale per proteggere lo strato di ozono e ridurre le emissioni di gas serra. Dai partiti politici, dalle camere di commercio e dalle associazioni economiche, il PS accoglie con favore gli adeguamenti che aumenterebbero la protezione delle persone e dell’ambiente e auspica un’attuazione coerente e rapida. PLR, UDC e hkbb sostengono inoltre l’introduzione di nuovi standard basati sull’attuazione degli accordi internazionali e sull’aggiornamento della legislazione comunitaria in materia di sostanze chimiche. Per evitare ostacoli al commercio, si dovrebbe rinunciare a una «versione svizzera», ad esempio nel caso dei biocidi secondo

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