Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 21 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
sen Svizzera richiede inoltre spiegazioni aggiuntive in merito a questa misura nella Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche.
8 Modifica del sistema di comunicazione dei sospetti a MROS
8.1 Compendio
8.1.1 Soppressione del diritto di comunicazione
La soppressione del diritto di comunicazione è stata chiaramente respinta dagli attori interessati (intermediari finanziari soprattutto del settore bancario), dagli OAD e dalla maggioranza delle organizzazioni professionali e delle associazioni mantello. Tra i punti criticati, i pareri rilevano che il GAFI non ha raccomandato né la soppressione del diritto di comunicazione né l’abbassamento della soglia per l’obbligo di comunicazione, limitandosi a richiedere un chiarimento della distinzione tra diritto e obbligo di comunicazione. Inoltre si sottolinea che il diritto di comunicazione offre agli intermediari finanziari un efficace strumento di lotta contro il riciclaggio di denaro, senza comportare per i collaboratori il rischio di punibilità connesso alla violazione del segreto bancario o dell’obbligo di comunicazione. È stato altresì osservato che la giurisprudenza citata nel rapporto esplicativo si esprime solo incidentalmente in merito al campo di applicazione dell’obbligo di comunicazione e pertanto non è corretto attribuirle l’importanza che invece le è stata riconosciuta nell’ambito delle spiegazioni. Inoltre, la soppressione del diritto di comunicazione equivarrebbe a un ampliamento dell’obbligo di comunicazione, nettamente respinto dal settore.
Sono favorevoli all’abrogazione del diritto di comunicazione solamente alcuni Cantoni, due partiti politici e una minoranza di associazioni mantello. La metà di queste ultime ritiene tuttavia che il diritto di comunicazione necessiti, per questioni di sicurezza giuridica, di una conseguente modifica della formulazione dell’articolo 9 LRD (Obbligo di comunicazione).
8.1.2 Soppressione del termine di 20 giorni per l’analisi
La proposta di sopprimere il termine massimo di 20 giorni feriali per l’analisi, da parte del MROS, di denunce di sospetto basate sull’obbligo di comunicazione è respinta quasi all’unanimità dai partecipanti che si sono espressi su questa misura. La proposta è criticata, tra l’altro, perché si teme possa generare una notevole incertezza per l’intermediario finanziario in merito alla possibile interruzione della relazione d’affari oggetto di comunicazione. Infatti, dopo la comunicazione l’intermediario finanziario non potrebbe più decidere liberamente in merito alla prosecuzione della relazione d’affari – a differenza di quanto accade adesso in applicazione dell’ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro – qualora non pervenga entro 20 giorni feriali alcuna comunicazione da parte del MROS. Potrebbe terminare la relazione d’affari unicamente su iniziativa del cliente. Di conseguenza gli intermediari finanziari sarebbero obbligati in determinate circostanze a mantenere per settimane e mesi una relazione d’affari oggetto di comunicazione e a eseguire eventuali ulteriori transazioni con possibili valori patrimoniali di origine criminosa. La gestione di tali relazioni d’affari implicherebbe notevoli rischi per gli intermediari finanziari e richiederebbe inoltre un ingente impiego di risorse. La proposta è stata pertanto ritenuta inopportuna. Sarebbe per contro accettabile un’estensione ragionevole del termine vigente.
Solamente due partecipanti approvano la proposta, mentre altri tre non vi si oppongono, a condizione che siano previste misure supplementari, come la possibilità di porre fine alla relazione d’affari a determinate condizioni.