Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/38: Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 21 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
dell’articolo 11 LRD. UBS, SPA e KARTAC sostengono che in tal caso debba per lo meno essere limitato il rischio penale per i collaboratori degli intermediari finanziari, cancellando la punibilità per negligenza ai sensi dell’articolo 37 capoverso 2 LRD. Favorevole a eliminare il diritto di comunicazione, il GCO chiede anche di sopprimere il termine «fondato».
8.2.2 Soppressione del termine di 20 giorni per l’analisi
La soppressione del termine per l’analisi è accolta favorevolmente solo dal PS e dal Cantone di Zurigo, per il quale tuttavia è indispensabile dotare il MROS di mezzi sufficienti. UBS, l’OAD ASA e l’ASA non rigettano la proposta, tuttavia richiedono che la LRD preveda esplicitamente il diritto dell’intermediario finanziario di terminare, a determinate condizioni, la relazione d’affari (UBS: dopo un termine adeguato, ad es. di 30 giorni; OAD ASA e ASA: in assenza di un obbligo di blocco dei beni patrimoniali). L’OAD ASA e l’ASA ritengono inoltre che debbano essere assunte ulteriori misure per consentire al MROS una gestione delle priorità efficace ed efficiente.
La soppressione del termine per l’analisi è invece respinta dai 29 partecipanti seguenti: AG, LU, OW, SG, TI, VD, PLR, ASB, ABG, UBCS, ABPS, Raiffeisen Svizzera, KARTAC, SPA, Centre Patronal, economiesuisse, GCO, Forum PMI, USAM, Forum OAD, OAD FCT, OAD FSA/FSN, OAD ASSL, OAD SVIG, OAD Fiduciari Suisse, VQF, ASG, SATC e alliancefinance.
23 partecipanti propongono in alternativa di estendere il termine per l’analisi (ad es. a 30 giorni feriali: OW, OAD FCT; a 35 giorni feriali: SATC, Forum PMI; a 40 giorni feriali: TI, VD, ASB, UBCS, ABPS, KARTAC, SPA, Centre Patronal; a 30/40 giorni feriali: GCO; a 40, 60 o addirittura 80 giorni feriali: Raiffeisen Svizzera). Per il PLR, i termini devono essere fissati in accordo con i vari attori coinvolti. Secondo economiesuisse l’estensione è giustificabile solo se è realizzata in modo adeguato e non dovrebbe in alcun caso superare i 40 giorni feriali. Neppure l’OAD ASSL respinge l’estensione, tuttavia richiede che il termine massimo sia imperativamente stabilito nella legge. L’OAD Fiduciari Suisse è del parere che si possa discutere sulla durata del termine, ad esempio 30, 40 o 60 giorni. Tuttavia ritiene che sia indispensabile stabilire un termine chiaro per permettere all’intermediario finanziario di porre fine alla relazione d’affari. Infine l’USAM, il Forum OAD, l’OAD FSA/FSN, l’OAD SVIG e la VQF prendono in considerazione l’estensione del termine di trattamento a un massimo di 30 giorni feriali, a condizione che la legge consenta espressamente l’interruzione della relazione d’affari alla scadenza di detto termine.
Anche altri tre partecipanti auspicano che la LRD preveda la facoltà dell’intermediario finanziario di decidere in merito all’interruzione della relazione d’affari dopo la scadenza del termine per l’analisi (di 40 giorni feriali: ASB, Raiffeisen Svizzera; di 20 giorni lavorativi: LU). Cinque partecipanti (AG, UBCS, KARTAC, SPA e OAD FCT) richiedono invece la possibilità di porre fine alla relazione d’affari soltanto qualora fosse soppresso il termine per l’analisi (UBCS: dopo 20 giorni; KARTAC, SPA: dopo un periodo adeguato, ad es. 30 giorni). Per l’ASB, l’UBCS e Raiffeisen Svizzera, l’interruzione della relazione d’affari deve essere possibile solo preservando il «paper trail» e il divieto d’informazione.
Sette partecipanti (ASB, ABG, ABPS, Raiffeisen Svizzera, economiesuisse, OAD FCT e OAD ASSL) richiedono l’introduzione di un termine anche per il diritto di comunicazione; Raiffeisen Svizzera precisa che detto termine può essere più lungo del termine per l’obbligo di comunicazione (ad es. 80 o addirittura 120 giorni feriali).
Inoltre l’OAD ASSL propone che il MROS fornisca agli intermediari finanziari un riscontro sul motivo per cui la loro comunicazione non è stata trasmessa. La SATC suggerisce la creazione di un ufficio cui possa rivolgersi l’intermediario finanziario che ha effettuato la comunicazione per chiarire le questioni riguardanti l’esercizio dei propri diritti e doveri durante l’analisi